Gli autoveicoli per uso speciale e quelli per trasporto specifico

Gli autoveicoli per uso speciale e quelli per trasporto specifico sono muniti di particolari carrozzerie che li rendono idonei a specifici impieghi i cui allestimenti sono indicati nell’art. 203 regolamento di esecuzione al Codice della S il cui elenco, unitamente ad altri individuati dal DTNAGP (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale), è tassativo.
Tali veicoli vengono realizzati, di norma, su veicoli appartenenti alle categorie internazionali “M” oppure “N” a seconda che siano adibiti rispettivamente al trasporto di persone o al trasporto di cose.
Le definizioni di veicolo per trasporto specifico e uso speciale previste dalle norme nazionali (CDS e relativo regolamento di esecuzione) devono essere confrontate con quelle attribuite a tali tipi di veicoli dalla vigente normativa UE.

AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE


Gli autoveicoli per uso speciale sono veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature e adibiti prevalentemente al trasporto proprio; su tali veicoli possono essere trasportati il personale ed i materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature nonché persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature.
La normativa UE definisce “veicoli per uso speciale” i veicoli con caratteristiche tecniche specifiche che consentono loro di svolgere una funzione che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali: la definizione si discosta lievemente da quella prevista dal vigente CDS nazionale ma non appare con essa in contrasto.

I veicoli ad uso speciale sono caratterizzati dalla presenza di una specifica attrezzatura che:
• rende idoneo il veicolo ad un particolare e ben definito uso;
• non consente il trasporto di merce; il veicolo non ha una portata ma solamente una portata fittizia valida ai fini
fiscali; di norma, la tara del veicolo completo dell’attrezzatura (autoscala, autopompa, ecc.) risulta di poco inferiore
a quella complessiva ammessa per l’autotelaio;
• non consente il trasporto di persone (possono prendere posto sul veicolo solamente le persone necessarie per
garantire lo svolgimento del ciclo operativo dell’attrezzatura).

Autoveicoli classificati per uso speciale


Sono classificati per uso speciale:
• trattrici stradali,
• autospazzatrici,
• autospazzaneve,
• autopompe,
• autoinnaffiatrici,
• autoveicoli attrezzi,
• autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione di linee elettriche,
• autoveicoli gru,
• autoveicoli per il soccorso stradale,
• autoveicoli con pedana o cestello elevabile,
• autosgranatrici,
• autotrebbiatrici,
• autoambulanze,
• autofunebri,
• autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti,
• autoveicoli per disinfezioni,
• auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, con carrozzeria che non consenta altri usi e purché le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo,
• autoveicoli per radio, televisione e cinema,
• autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti,
• autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili,
• autocappella,
• auto attrezzate per irrorare i campi,
• autosaldatrici,
• auto con installazioni telegrafiche,
• autoscavatrici,
• autoperforatrici,
• autosega,
• autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni,
• autopompe per calcestruzzo,
• autoveicoli per uso abitazione,
• autoveicoli per uso ufficio,
• autoveicoli per uso officina,
• autoveicoli per uso negozio,
• autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento,
• altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee dal DTNAGP.

Veicoli per uso speciale in base alle norme UE
La normativa UE definisce, nell’ambito della categorie internazionali M, N, O, la sottocategria dei veicoli per uso
speciale. Rientrano nella sottocategoria i veicoli con caratteristiche tecniche specifiche che gli consentono di
svolgere una funzione che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali.
La norma rielabora le precedenti disposizioni, individua le caratteristiche dei seguenti “veicoli per uso speciale” ed
attribuisce un codice identificativo ad ogni categoria:

• camper (SA): un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature:

a) posti a sedere e tavolo,
b) cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,
c) impianti di cottura,
d) armadi o ripostigli; queste attrezzature devono essere fisse.

Tuttavia, il tavolo può essere di tipo amovibile;
• veicolo blindato (SB): un veicolo destinato alla protezione delle persone o delle merci trasportate, con
carrozzeria a prova di proiettile;
• ambulanza (SC): un veicolo della categoria M adibito al trasporto di feriti o ammalati e dotato di apposite
attrezzature speciali. Il vano adibito al trasporto dei pazienti deve soddisfare le prescrizioni tecniche della norma
EN 1789:2007 “Veicoli medici e loro attrezzatura – Autoambulanze” ad eccezione della sezione 6.5 “Elenco delle
attrezzature”;
• autofunebre (SD): un veicolo della categoria M adibito al trasporto delle salme e dotato di apposite attrezzature
speciali;
• veicolo con accesso per sedie a rotelle (SH): un veicolo della categoria M1 costruito o trasformato in modo
specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle durante il trasposto su strada;
• caravan (SE): un veicolo della categoria O come definito al termine n. 3.2.1.3. della norma ISO 3833:1977;
• gru mobile (SF): un veicolo della categoria N3, non equipaggiato per il trasporto di merci, munito di una gru il cui
momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm;
• gruppo speciale (SG): un veicolo per uso speciale che non rientra in nessuna delle definizioni riportate nella
presente sezione;
• carrello “dolly” (SJ): un veicolo della categoria O munito di ralla che sostiene un semirimorchio al fine di
trasformarlo in un rimorchio;
• rimorchio per trasporto eccezionale (SK): un veicolo della categoria O4 destinato al trasporto di carichi
indivisibili, soggetto a limitazioni della velocità e di circolazione a causa delle sue dimensioni; rientrano in questa
voce anche i rimorchi modulari idraulici, indipendentemente dal numero di moduli.

AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI


Gli autoveicoli per trasporto specifico sono veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature.
Tali veicoli sono equipaggiati con carrozzerie idonee al trasporto di determinate merci alle quali sono abbinate specifiche attrezzature necessarie per agevolare il carico o lo scarico, la conservazione, la lavorazione del materiale trasportato. Ne rappresentano alcuni esempi il trasporto di:
• derrate deteriorabili in furgoni isotermici muniti o meno di gruppo refrigerante,
• liquidi in cisterne,
• merci pericolose in adeguati contenitori (anche di tipo coibentato, refrigerato, ecc.),
• veicoli in genere su specifici pianali di carico, muniti o meno di verricello o rampe mobili per agevolare le
operazioni di carico e scarico,
• carrozzerie per il trasporto di animali vivi munite di idonei serbatoi di raccolta dei liquami e pianali appositamente
costruiti per consentire il trasbordo degli animali,
• specifici materiali per la produzione edilizia in apposite betoniere che completano, durante la marcia, il ciclo
produttivo del materiale.
La vigente normativa UE non prende in considerazione tale categoria di veicoli individuata invece in modo
preciso dalla normativa nazionale.

Autoveicoli classificati per trasporto specifico


Gli autoveicoli per trasporti specifici possono essere dotati di:
• furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante per trasporto di derrate deteriorabili in regime di
temperatura controllata,
• carrozzeria idonea per carico, compattazione, trasporto e scarico di rifiuti solidi urbani,
• cisterne per il trasporto di liquidi o liquami,
• cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti,
• telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di container o di casse mobili di tipo unificato,
• telai con selle per trasporto di coils,
• betoniere per la preparazione e il trasporto di calcestruzzo,
• carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie pericolose ai sensi dell’ADR o di specifiche
normative UE,
• carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli,
• carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi (v. inPratica 5582.2),
• furgoni blindati per il trasporto di valori,
• altre carrozzerie riconosciute idonee dal DTNAGP.

Autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate condizioni


Tali veicoli hanno carrozzerie per il trasporto di persone in particolari condizioni e sono caratterizzati dall’essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature adatte allo scopo.

Gli autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate condizioni:
• sono caratterizzati dalla presenza di particolari attrezzature (sedili per persone diversamente abili, ancoraggi per
carrozzelle, dispositivi per la salita e la discesa di carrozzelle, ecc.) che li rende idonei a tale prevalente utilizzo;
• debbono rispondere, dal punto di vista tecnico, alle prescrizioni vigenti per le autovetture o per gli autobus a
seconda del numero dei posti (fino a 9 o superiore a 9 compreso il conducente);
• sono soggetti a specifico titolo di trasporto ancorché adibiti ad uso proprio.

Note:
Il DM 3.2.1998 n. 332 fissa le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli blindati.

Per effetto della definizione CDS nazionale l’autoveicolo per uso speciale sembra caratterizzato principalmente dalla presenza di una specifica attrezzatura oltreché dalla possibilità di trasportare persone o cose connesse all’utilizzo dell’attrezzatura mentre per effetto della norma UE appare destinato all’una e all’altra cosa senza particolari vincoli ai fini del trasporto delle persone e delle cose.
L’elenco dei veicoli definiti ad uso speciale è previsto dal regolamento 14.7.2011 n. 678/2011/UE che sostituisce l’allegato II e modifica gli allegati IV, IX e XI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro).

La direttiva 2001/116/CE, recepita con DM 20.6.2002, (v. anche chiarimento del DTT fornito con circolare 26.11.2002, prot. n. 4708-MOT2/C) prevedeva la seguente classificazione dei veicoli delle categorie M, N, O ad uso speciale:
• autocaravan: esclusivamente nella categoria M1;
• ambulanze (di cui al DM n. 553/1987, autoveicoli di soccorso avanzato, di cui al DD 5.11.1996, ambulanze di
soccorso per emergenze speciali, di cui al DM n. 487/1997) e autofunebri: categoria M;
• veicoli blindati: categorie M, N ed O;
• altri veicoli per uso speciale: (con “veicolo per uso speciale” la direttiva intende “i veicoli destinati al trasporto di
persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o
attrezzature speciali”) categorie M2, M3, N ed O;
• gru mobili (con momento di sollevamento della gru pari e superiore a 400 kNm): categoria N3.

Tra i veicoli ad uso speciale figurano anche i veicoli adibiti al trasporto e al soccorso di animali in stato di necessità di cui al DM 9.10.2012 n. 217.

L’art. 203 regolamento CDS, oltre all’elenco tassativo della tipologia di carrozzerie che possono anche se è prevista la possibilità del riconoscimento da parte del DTT di ulteriori categorie di veicoli adibiti al trasporto specifico o ad uso speciale consentendo un più rapido inserimento e omologazione di nuovi veicoli o di loro varianti in relazione allo sviluppo tecnologico ed alle esigenze del mercato.

In particolare sono stati riconosciuti quali autoveicoli per uso speciale:

• veicoli con carrozzeria attrezzata per la frantumazione e il vaglio di inerti (DD 26.10.1995);
• veicoli per soccorso avanzato destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso, con
personale medico ed infermieristico a bordo nonché plasma e organi (DD 5.11.1996);
• veicoli con attrezzature atte alla frantumazione, al taglio ed alla compattazione di materiali metallici, legnosi ed
affini fatta esclusione per il loro trasporto (DD 11.11.1997);
• veicoli destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locali dotati di attrezzature ed apparecchiature
permanentemente installate per lo svolgimento dei compiti di istituto (DD 20.2.2003) è stato modificato e integrato
dal DD 16.3.2004 il quale stabilisce che:i veicoli immatricolati per uso speciale della polizia locale sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia al quale sono in dotazione;
• i veicoli di cui sopra, qualora dismessi, possono essere reimmatricolati subordinatamente al ripristino della
conformità al veicolo dal quale derivano o alla rispondenza alle norme applicabili ai veicoli M ed N in vigore
alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli;
• veicoli ad uso speciale del soccorso alpino (v. DD 8.7.2014)

37 commenti su “Gli autoveicoli per uso speciale e quelli per trasporto specifico”

  1. Salve, nel libretto di un autoveicolo privato uso speciale spec. negozio devono essere riportate, oltre la suddetta dicitura, anche la composizione del mezzo ( se coibentato, se presente cisterna acqua, misure ecc…)?
    Si tratta di una pescheria ambulante.
    Grazie.

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    • Buongiorno Massimiliano.
      La compilazione della carta di circolazione è sotto la responsabilità del funzionario della Motorizzazione incaricato.
      Generalmente nelle righe descrittive (pagina 3 o 4) della carta di circolazione vengono riportate le caratteristiche principali dell’allestimento.
      Molto dipende anche da cosa ha indicato il collaudatore sul protocollo nella fase di verifica.
      In ogni caso la classificazione è riportata nella pagina 2 ai codici J1 che indica la categoria del veicolo: Autoveicolo ad uso speciale uso negozio e J2 che riporta il codice carrozzeria del tipo:
      A FU – FURGONE ATTREZZATO USO NEGOZIO CON PARETE LATO SINISTRO RIBALTABILE

      Questo è quanto più o meno dovrebbe essere indicato nella sua carta di circolazione. A disposizione per chiarimenti.

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      • BUONGIORNO richiamando il quesito, un furgone che nel campo J1 :AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE-USO PROPRIO; nel campo j2: FURGONE ARREDATO USO NEGOZIO CON PARETE LATO DESTRA RIBALTABILE, è possibile utilizzarlo per la somministrazione di alimenti e bevande?

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  2. Sono un esercente di Spettacolo Viaggianti e per trasportare il materiale inerente alla mia attrazione, non serve alcun tipo di struttura specifica.
    La mia licenza non è sufficente a mostrare la mia attività, riconosciuta come attività itinerante che necessita di camion e rimorchio per gli spostamenti, su tutto il territorio Nazionale.

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    • Buongiorno. Per quanto attiene le autorizzazioni lavorative si seguono determinate norme del TUIR.
      Per la circolazione stradale si rispettano le regole del codice della strada.
      Per essere classificato ad uso speciale in base all’articolo 54 lettera G del codice serve che sia fissata in modo irremovibile una specifica attrezzatura.
      Cordiali saluti.

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      • il problema è che molti esercenti, avendo i gonfiabili, o macchinari del settore, non hanno bisogno di costruire una specifica attrezzatura, essendo un furgone chiuso, i gonfiabili vengono semplicemente caricati e trasportati, inoltre preciso che gli autoveicoli sono destinati esclusivamente al trasporto di materiale di spettacoli viaggianti e nel fare il cambio d’uso, dovrebbe bastare solo quella per il passaggio.
        se poi su strada trasportano altro, è compito delle autorità che effettuano i controlli su strada, sanzionare i conducenti.

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  3. Salve, per rendere un autoveicolo a trasporto di spettacoli viaggianti come si può fare? O si deve comprare già con quella destinazione d’uso?

    Rispondi
    • Buongiorno. E’ possibile con un apposito progetto e successivo collaudo fare la trasformazione quale autoveicolo uso speciale spettacoli viaggianti su qualsiasi autotelaio di categoria N. Cordiali saluti.

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  4. Buongiorno ho letto il vostro articolo dove con la dicitura trasporto uso specifico indicate tra i tanti quelli con carrozzerie specifiche con scarrabili e rampe per il trasporto specifico solo e esclusivamente di automobili. Praticamente la cosiddetta bisarca. Ora ma mia domanda è questa:Essendo un soggetto privato(non una partita IVA) per trasportare la mia auto d epoca posso utilizzare un mezzo tipo Dely oppure Eurocargo con dicitura a libretto ( autocarro per trasporto cose uso privato)? Posso trasportare il mio prototipo da gara che non avendo targa libretto non essendo omologato per la libera circolazione non sò neanche se si può considerare come un autovetture?Specifico che il mezzo di qui parlo mi servirebbe e strasporterebbe solo e esclusivamente un auto e niente altro solo di mia proprietà e non per conto terzi. Grazie a chi mi risponderà.

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  5. Buona sera voglio approfittare della vostra disponibilità e competenza per chiedere : È possibile sù un carratrzzi cambiare la destinazione d uso da veicolo di soccorso in autocarro trasporto cose uso proprio? Sempre intestata a soggetto privato ( non partita IVA) . Nel caso voi vi potete occupare dello svolgimento della pratica ? Distinti saluti Luca

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  6. Salve, vorrei acquistare un furgone per camperizzarlo. Sul libretto c’è scritto autoveicolo per trasporto specifico – uso proprio; furgone coibentato. Posto che non ho intenzione di togliere la coibentazione, devo fare necessariamente il cambio d’uso?

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    • Buongiorno. Sarebbe necessario omologarlo quale autoveicolo ad uso speciale (che non è specifico) ad uso abitazione, massimo posti viaggio quelli dei sedili anteriori (2 max 3 posti compreso il conducente). Cordiali saluti.

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  7. ho un furgone Fiat ducato N1 finestrato, adibito a trasporto specifico persone particolari condizioni uso proprio (moglie disabile); domanda: facendo spesso viaggi lunghi e avendo la consorte necessità di sdraiarsi spesso e di usare un wc portatile, è possibile caricare sul mezzo in questione un letto e un wc portatile senza incorrere in sanzioni? Molte grazie

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    • Buongiorno.
      Se i dispositivi da Lei elencati letto e porta potti non sono fissati al pianale in modo irremovibile la risposta è sì.
      Cordiali saluti.

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  8. Salve, volendo intraprendere l’attività di assistenza di auto da competizione sto valutando l’acquisto di un bilico che sia in parte camper, in parte officina ed in parte carico auto. Avrei bisogno di poter viaggiare nei weekend. Come potrei inquadrarlo ed immatricolarlo? Secondo voi, portando autovetture, serve la licenza di trasporto conto terzi?

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    • Buongiorno. Potrebbe essere inquadrato come semirimorchio per uso speciale officina mobile (consultare art. 54 lettera g CDS e art. 203/2 Regolamento di attuazione). Cordiali saluti.

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  9. Buongiorno, sto per acquistare un van trasporto cavalli con leaving patente C e sul libretto c è scritto oe uso specifico trasporto animali, vorrei sapere che differenza c’è con quelli ad uso speciale visto che nella fattispecie sono in maggioranza? Grazie

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    • Buongiorno Giulio. Il codice della strada all’articolo 54 indica le varie categorie di autoveicoli e alle lettere F e G indica:
      f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
      g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e’ consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;

      Inoltre all’articolo 203 del regolamento di attuazione al CDS troviamo che sono indicate tutte le tipologie di autoveicolo per trasporti specifici e per uso speciale.
      Nel caso di specie alla lettera M dell’articolo 54, comma 2 evidenziato in corsivo è identificata la tipologia di classificazione che corrisponde a quanto in domanda.

      Art. 203. Regolamento
      Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale.
      1. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
      a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
      b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
      c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
      d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
      e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
      f) telai con selle per il trasporto di coils;
      g) betoniere;
      h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
      i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell’ADR o di normative comunitarie in proposito;
      l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
      m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
      n) furgoni blindati per trasporto valori;
      o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

      2. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
      a) trattrici stradali;
      b) autospazzatrici;
      c) autospazzaneve;
      d) autopompe;
      e) autoinnaffiatrici;
      f) autoveicoli attrezzi;
      g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
      h) autoveicoli gru;
      i) autoveicoli per il soccorso stradale;
      j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
      k) autosgranatrici;
      l) autotrebbiatrici;
      m) autoambulanze;
      n) autofunebri;
      o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
      p) autoeicoli per disinfezioni;
      q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
      r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
      s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
      t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
      u) autocappella;
      v) auto attrezzate per irrorare i campi;
      w) autosaldatrici;
      x) auto con installazioni telegrafiche;
      y) autoscavatrici;
      z) autoperforatrici;

      aa) autosega;
      bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
      cc) autopompe per calcestruzzo;
      dd) autoveicoli per uso abitazione;
      ee) autoveicoli per uso ufficio;
      ff) autoveicoli per uso officina;
      gg) autoveicoli per uso negozio;
      hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
      ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l’uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.

      Rispondi
  10. buonasera..sto per acquistare un furgone trasporto specifico perone particolari condizioni uso proprio…… è possibile attrezzarlo camper con mobili amovibili ???o togliendo la spina ecc si rischiano sanzioni ??? grazie

    Rispondi
    • Buongiorno. Tutto ciò che è facilmente removibile, per esempio i fissaggi con viti a farfalla, non vengono considerati interventi da aggiornare sulla carta di circolazione.
      Questo in linea di massima. Per essere più preciso si dovrebbe esaminare e valutare il progetto di intervento.

      Rispondi
  11. buongiorno, ho acquistato un furgone con cassone a vasca per trasporto rifiuti con valico e ribaltabile, posso sostituire il cassone con quello normale basso con ribaltabile ?

    Rispondi
  12. Salve, un autocarro che per metà è camperizzato e per l’ altra metà trasporta 4 cavalli ad uso sportivo e personale, come deve essere classificato? speciale o specifico?

    Rispondi
    • Buongiorno. Dipende dallo spazio prevalente.
      Se i Box cavalli, come penso hanno una superficie superiore all’area abitabile è un trasporto specifico, altrimenti uso speciale
      Cordialmente,
      GL

      Rispondi
  13. Buongiorno, sono possessore di un autocarro 120q.li uso speciale-spettacoli viaggianti, volevo capire se questo tipo di autocarro è esente dall’ applicazione del cedreto del ministero dei trasporti per la circolazione nei giorni di divieto , o è comunque soggetto all’ autorizzazione in deroga del prefetto;inoltre sul sito della polizia di stato è richiamata una circolare del 2019 che specifica che gli autocarri adibiti ad uso speciale “anche se trasportano cose o strumenti , funzionali al proprio utlizzo” sono esenti dal divieto, ma nel drecreto non fa alcun riferimento a ciò, una gran confusione….spero davvero possiate aiutarmi a risolvere questo rebus.grazie mille

    Rispondi
    • Buongiorno.
      C’è qualcosa che tocca in quello che lei ci scrive. Se è un autocarro non è un autoveicolo ad uso speciale.
      Generalmente un autoveicolo per uso spettacoli viaggianti è classificato ad uso speciale.
      Se ci invia per email una copia della carta di circolazione le potrò essere più preciso.
      Cordialmente,
      GL

      Rispondi
  14. Buongiorno, sono possessore di un autoveicolo M1, sin dall’origine, con destinazione uso speciale uso ufficio. Nel libretto sono riportati la presenza di un tavolino estraibile, un estintore e un attacco presa elettrica; inoltre il numero di posti è limitato a 4.
    Ora vorrei riportare la vettura ad uso proprio, eliminando le installazioni (peraltro fissate ciascuna con un paio di viti e di facile rimozione) e riportare la vettura a 5 posti utili. E’ corretto che mi devo rivolgere ad una officina che ha firma depositata alla motorizzazione e che emetterà un certificato di “disintallazione” delle attrezzature? E poi, in motorizzazione sarà una pratica amministrativa, o dovrà ripassare un collaudo, tenendo conto che non è mai stata una N1, ma da sempre una M1?
    Vi ringrazio delle risposte, poiché in effetti sembra essere un caso “raro” e sia l’officina che l’agenzia che se ne sta occupando mi stanno facendo aspettare molto tempo, con l’impressione che non sappiano bene come muoversi… Grazie

    Rispondi
    • Gentile Fabrizio.
      Per poter effettuare il ripristino è necessario verificare se è possibile ottenere il cambio di categoria.
      Il fatto che sulla carta di circolazione è riportata ancora la categoria M1 è un fatto positivo.
      Per come procedere dovrei visionare la carta di circolazione.

      Rispondi
  15. Buongiorno!
    vorrei prendere un autocarro (magari da usare per lavoro e privato) per trasportare lavorativamente cani quali sono i requisiti?
    se un kombi , nella parte inferiore le gabbie con aria condizionata e zona anteriore (dietro al sedile guidatore) sedili / o living /semi camperizzato removibile. si puo’ fare?

    Rispondi
    • Gentile Francesca,
      il trasporto di animali vivi comporta la classificazione come autoveicolo per trasporto specifico.
      Per questo genere di trasporto sono previste delle apposite feritoie di aerazione fissate sui fianchi o sui portelli posteriori del furgone.
      Il numero minimo è di due onde poter creare un circolo d’aria. Per sistemare le gabbie si devono realizzare dei sistemi di bloccaggio fissati alla carrozzeria che possano bloccare la gabbia durante il trasporto. Le gabbie devono essere realizzate per raccogliere i liquami in appositi serbatoi sia singoli o cumulativo.
      Infine è possibile realizzare una zona living sia dietro cabina o nella parte posteriore. (suggerisco dietro cabina.)

      Rispondi
  16. buongiorno, io ho un ducato con cassone l2h2 per trasporto di cose , é possibile convertirlo in veicolo uso speciale?
    io vorrei iniziare un’ attivita’ alimentare di street food con trasporto di merce in contenitori isotermici con certificazione atp e tutta l’attrezzatura necessaria (gazebo, banchi mobili,ecc)
    La mia domanda nasce dal fatto che per avere la licenza per il commercio su aree pubbliche itinerante B, mi chiedono il mezzo ad uso speciale
    in attesa di una vostra risposta vi porgo cordiali saluti

    Rispondi
    • Buongiorno Giuseppe. La trasformazione è fattibile.
      Bisogna sostituire tramite una officina attrezzata ed abilitata il cassone con un furgone da adattare ad uso negozio.
      A seguito di visita e prova presso la competente Motorizzazione il veicolo verrà classificato quale uso speciale ad uso negozio.
      Se vorrà sceglierci come studio tecnico di riferimenti saremmo lieti di assisterla e la potremmo mettere in contatto con un’officina con la quale abbiamo già realizzato dei veicoli uso negozio su furgone Citroen Vintage.
      In attesa di un suo riscontro.
      Cordialmente,
      Giuliano Latuga

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