L'articolo 203 del Regolamento del Codice della Strada (modificato dal D.P.R. 16/09/1996, n. 610), in corrispondenza del punto 2, elenca trentaquattro tipi di autoveicoli per uso speciale, fra i quali compaiono: · gli AUTOVEICOLI PER USO UFFICIO (lettera ee) · gli AUTOVEICOLI PER USO PUBBLICITARIO
(lettera q).
Gli autoveicoli di questo tipo appartengono alla categoria internazionale N1 (la stessa che comprende gli autocarri)
.: Principali norme
- Decreto Legge n. 223 del 04/07/2006
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
- Circolare Prot. n. 2979M368 del 28/07/2003
Inquadramento dei veicoli in circolazione dalla categoria M1 alla categoria N1. Variazione del numero dei posti dei veicoli in circolazione della categoria N1.
- Decreto Dirigenziale del 20/02/2003
Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale.
L'articolo 54 del Codice della Strada, in corrispondenza del punto 1.g, descrive le caratteristiche degli autoveicoli per uso speciale, in linea ge-nerale, come segue:
"Veicoli caratterizzati dall'essere muniti perma-nentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi al ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse."
.: Caratteristiche veicoli speciali
In base alla vigente normativa ministeriale, comunque, un autoveicolo per uso speciale ufficio o pubblicitario deve presentare le seguenti caratteristiche:
· attrezzatura permanentemente installata e realizzata per essere destinata soltanto a un particolare e ben definito uso;
· possibilità di trasportare delle persone durante la circolazione (eventualmente anche nel vano posteriore, ma nel rispetto delle norme in vigore), la presenza delle quali dovrà comunque essere connessa alla finalità operativa del veicolo e in grado di garantire lo svolgimento del ciclo operativo delle attrezzature installate.
.: Norme Europee per veicoli speciali
In base alle recenti norme europee (in particolare la direttiva 2001/116/CE), sia gli autoveicoli per uso ufficio che gli autoveicoli per uso pubblicitario appartengono alla categoria internazionale N1, prima occupata solo dagli autocarri. La Lettera ministeriale prot. n. 2979M368 del 28 luglio 2003 detta alcune disposizioni per la realizzazione degli autoveicoli per uso ufficio, mentre gli autoveicoli per uso pubblicitario non sono stati ancora ugualmente caratterizzati.
.: Che cos'è il sistema prorata?
Si tratta di una soluzione ammessa dall'Agenzia delle Entrate che permette di utilizzare parzialmente un autoveicolo aziendale, inquadrato come bene strumentale, in ambiti diversi da quelli lavorativi (pur nel rispetto del corretto impiego per cui quel mezzo è stato progettato e costruito). Di fatto, il titolare dell'autoveicolo non scarica una certa percentuale delle spese, di solito valutata con il commercialista in base alle proprie effettive esigenze, mediante l'emissione di una fattura di autoconsumo.
Questo è stato confermato direttamente dai funzionari della Guardia di Finanza e dell'Ufficio delle Entrate durante un incontro organizzato dal Gruppo Businesscar.
Per esempio: se il proprietario di un autocarro (bene strumentale) prevedesse di utilizzare l'autoveicolo al 5% per ragioni personali non attinenti al lavoro, egli potrebbe allora scaricare il 95% delle spese comportate dall'autocarro, ma dovrebbe anche sostenere il residuo 5% anticipandolo con la suddetta fattura di autoconsumo. Grazie a questa fattura, spetterà all'autorità addetta al controllo fiscale provare che l'autoveicolo sia stato destinato a un impiego non lavorativo corrispondente (oppure no) alla percentuale dichiarata. Qualora tale autorità accertasse che il proprietario abbia utilizzato il mezzo per motivi personali all'8% anziché al 5% (per ritornare al nostro esempio), il contribuente perderebbe integralmente e automaticamente i vantaggi fiscali goduti.
La stessa sorte toccherebbe a un'azienda che avesse scaricato al 100% il proprio autocarro o autoveicolo per uso speciale e che, anche solo per una volta, fosse stata sorpresa dalla Guardia di Finanza ad utilizzare il mezzo per motivi non legati all'attività lavorativa. I funzionari sarebbero autorizzati ad applicare tutte le sanzioni di legge (onerose) e le norme relative al regime forfettario delle autovetture.
Invitiamo comunque a contattare il consulente commercialista per ottenere un'illustrazione più competente e completa del sistema prorata.