Normative di riferimento:
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006
Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di
omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono
l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi
dell'articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. (GU n. 289 del 13-12-2006)
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nelseguito del presente provvedimento:
Dispone:
1. Ai sensi dell’art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, i veicoli che, a prescindere dalla categoria diomologazione, risultano da adattamenti che non ne impedisconol’utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, purimmatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice dicarrozzeria F0 (Effe zero), quattro o piu’ posti e un rapporto tra lapotenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) delveicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e latara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondola formula di seguito indicata.
(Formula da utilizzare per la determinazione del valore di riferimento)
Pt (Kw)
I = ———– > o uguale 180
Mc – T (t)
2. Con successivi provvedimenti, sentito il Dipartimento per itrasporti terrestri del Ministero dei trasporti, possono essereindividuati veicoli:
per i quali si disapplica il presente provvedimento, nei casi incui comunque non consentono il trasporto privato di persone;
ai quali si estende l’applicazione del presente provvedimento,pur non rientrando nei parametri di cui al punto 1, nei casi in cuicomunque consentono l’utilizzo per il trasporto privato di persone.Motivazioni.
L’art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alfine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscalidisciplinanti il settore dei veicoli, prevede che, con provvedimentodel direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento peri trasporti terrestri del Ministero dei trasporti — che ha espressoil proprio parere favorevole il 5 dicembre 2006 — siano individuatii veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione,risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per iltrasporto privato di persone.
Si rammenta che, in base all’allegato II al decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, la categoria N1definisce i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci,aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66,67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1; 6,comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2,comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno2002.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il presente provvedimento sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2006
Il direttore dell’Agenzia: Romano