Scoppia la bomba 9600 cm2 per gli autocarri derivati da autovettura

Allestimento autocarro: scoppia la bomba 9.600 cm2 per gli autocarri derivati da autovettura

Dall’inizio dell’anno circola tra gli addetti ai lavori una nota ministeriale della Divisione 3 della Motorizzazione.
Questa circolare, riferendosi a una direttiva europea, indica tre valori che, nel caso non siano soddisfatti, inibiscono la trasformazione da M1 autovettura in N1 autocarro.
 
Non si può dire che non si sia dato modo e tempo di recepire questo aggiornamento normativo, ancor più limitante del tappo 180 contenuto nella norma del 2006 emanata dall’Ufficio delle Entrate. Norme che apparentemente sembrano in contrasto tra loro.
Infatti la norma del 2006, limitando il rapporto potenza/portata, riduceva la trasformazione da autovettura ad autocarro a veicoli al di sotto dei 100 Kw (che praticamente sono poco più di una utilitaria). La norma dei 9600 cm2 richiede di modificare solo veicoli con grandi dimensioni del vano di carico, di un metro per 96 cm. Circa un metro quadrato come sezione di apertura.
 
Ora, dal 1 gennaio 2025, con l’applicazione della direttiva anche in Italia (seppure con misure ridotte) non è più possibile effettuare la trasformazione in autocarro del 96% dei modelli che dopo la prima sforbiciata del 2006 erano rimasti omologabili in N1.
La premessa, riportata alla richiesta del chiarimento, si riconduce ai veicoli che di partenza sono conformi alle caratteristiche stabilite dall’Ufficio delle Entrate, tra cui il tappo 180. Infatti il rapportare le versioni ad una fila o due di passeggeri riconduce alla limitazione dei posti nella norma del 2006.
 
Analogamente, il codice di carrozzeria del veicolo ottenuto è vincolante. Un esempio evidente è il pick up. Ha il codice di carrozzeria K0 diverso da F0 furgone e pertanto, pur essendo un veicolo N1, non ricade nella norma citata che individua una superficie da riservare al carico di merci, come anche un autocarro, citato in premessa, e alle successive precisazioni sui sistemi da adottare per ottenere tale classificazione, quale il divisorio o i sistemi di ritenuta delle merci.
 
Diversi allestitori che si erano specializzati in questo tipo di trasformazione, allacciando collaborazioni con le case costruttrici o le loro filiali in Italia, hanno dovuto fare marcia indietro e rinunciare a questa ricca opportunità di lavoro.
 

Ovviamente questa normativa mette in crisi anche centinaia di migliaia di Partite IVA, che avevano trovato nella soluzione della trasformazione di un’autovettura M1 in autocarro N1 la soluzione ai fini fiscali per la loro auto aziendale. In sostanza, fino al 31 dicembre 2024 una vettura che veniva trasformata in autocarro doveva rispettare la normativa del 2006 e rendere almeno uno dei tre parametri indicati dal decreto in distonia con lo stesso, e il gioco era fatto.

I parametri sono i seguenti:

  • Posti totali 4 o più di 4
  • Codice carrozzeria F0 (furgone)
  • Rapporto potenza/portata uguale o superiore a 180

Trasformazione auto da M1 a N1

Di conseguenza, ecco che se la trasformazione riduceva i posti alla sola fila del conducente pari al massimo a 2 o 3 posti, non era necessario verificare gli altri dati per trovare la via di uscita alla trasformazione ed essere a norma con gli aspetti fiscali.
Alla differenza tra F0 e K0 abbiamo già fatto riferimento, pertanto non ci ripeteremo e, infine il rapporto 180.
Noi addetti ai lavori lo abbiamo ribattezzato tappo 180.
Infatti è sufficiente che una vettura con codice AC o AF abbia una potenza sopra i 95 kW perché automaticamente la trasformazione in N1 autocarro diventi inutile.

La maggior parte delle case costruttrici, per consentire che la versione in autovettura abbia una portata conforme alle esigenze di buona parte della clientela, non va al di sotto dei 500 kg di portata. Se rapportiamo 95 kW ai 500 kg, pari a mezza tonnellata, il rapporto diventa già 190, che è di più di 180.

Applicando i contenuti del DD del 6 dicembre 2006, la possibilità di ottenere un veicolo N1 utile ai fini fiscali era già allora, come si può facilmente comprendere, molto limitata. Già in quell’epoca avevano avuto un buon riscontro dal mercato le soluzioni per le trasformazioni da M1 a N1 nella versione uso speciale.

Oggi si è presentato presso la nostra officina un imprenditore che ha acquistato una Maserati Grecale con ben oltre 300kW di potenza e ha chiesto di trasformarla da M1 a N1.
Il nostro tecnico era molto indeciso se dare corso a questa trasformazione. La sorpresa è che la sua preoccupazione, se applicare il limite della superficie da 9600 cm2 o no, è immediatamente scomparsa. Infatti, misurata l’area di accesso del SUV in questione, è risultato che i due lati sono più stretti del quadrilatero di apertura, pari a 102 x 98 cm, pari a 9.996 cm2,e pertanto il dato è maggiore di 9.600 cm2. Successivamente, abbiamo verificato il quadrilatero di apertura di una Jeep Renegade con potenza max di 96 kw e una portata di 545 kg, che è risultato di 97 x 83 cm, pari a 8.051 cm2.

Certamente la Jeep Renegade non si può più trasformare in N1 autocarro, nonostante che il rapporto potenza/ Portata sia pari a 96/0,545= 176< di 180.

Trasformazione che diventa fattibile riducendo i posti alla sola fila anteriore in quanto, in quel caso, sparisce il rispetto dei 9.600 cm2. La domanda di molti nostri lettori è stata di conseguenza: ma si può trasformare in N1 uso speciale officina mobile?
La risposta è dettata dalla prima parte del quesito posto alla Divisione 3 del Ministero, che chiede esplicitamente se è possibile effettuare una trasformazione da autovettura M1 ad autocarro N1.

La relativa risposta è stata rilasciata per questa richiesta specifica. I contenuti della risposta sono infatti inerenti ad un concetto di carico di merci che nulla ha a che vedere con una modifica attraverso l’installazione fissata in modo irremovibile di una attrezzatura atta alla classificazione ad uso speciale e praticamente scevra di portata. Infatti, in questi casi, sulla carta di circolazione viene riportata la dicitura: “portata ai soli fini fiscali atti a definirne il pagamento della tassa di proprietà”.

Anzi, a ben leggere il contenuto delle domande degli uffici periferici e quello della risposta della Divisione 3 del Ministero, si deduce che lo scambio di pareri è finalizzato a bloccare una procedura atta ad allargare in modo disomogeneo l’applicazione di una omologazione per piccola serie da parte dell’allestitore di fase II, alterando di 50 kg la massa complessiva a pieno carico omologata.

Giova ricordare che l’articolo 54 del CDS stabilisce quanto segue:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse.

Mentre è ancora più articolato l’articolo 203 del Regolamento di attuazione che definisce le varie tipologie di autoveicoli ad uso speciale differenziandoli tra loro oltre ogni possibile ipotesi di connessione a quella di un trasporto esclusivo di sole merci.