Che cosa sono gli autoveicoli ad uso speciale

Gli autoveicoli per uso speciale sono muniti di particolari carrozzerie che li rendono idonei a specifici impieghi i cui allestimenti sono indicati nell’art. 203 regolamento di esecuzione al CDS il cui elenco, unitamente ad altri individuati dal DTNAGP (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale), è tassativo.
Tali veicoli vengono realizzati, di norma, su veicoli appartenenti alle categorie internazionali “M” oppure “N” a seconda che siano adibiti rispettivamente al trasporto di persone o al trasporto di cose.
Le definizioni di veicolo per uso speciale previste dalle norme nazionali (CDS e relativo regolamento di esecuzione) devono essere confrontate con quelle attribuite a tali tipi di veicoli dalla vigente normativa UE.

AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE

Gli autoveicoli per uso speciale sono veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature e adibiti prevalentemente al trasporto proprio; su tali veicoli possono essere trasportati il personale ed i materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature nonché persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature.
La normativa UE definisce “veicoli per uso speciale” i veicoli con caratteristiche tecniche specifiche che consentono loro di svolgere una funzione che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali: la definizione si discosta lievemente da quella prevista dal vigente CDS nazionale ma non appare con essa in contrasto.

I veicoli ad uso speciale sono caratterizzati dalla presenza di una specifica attrezzatura che:
• rende idoneo il veicolo ad un particolare e ben definito uso;
• non consente il trasporto di merce; il veicolo non ha una portata ma solamente una portata fittizia valida ai fini fiscali; di norma, la tara del veicolo completo dell’attrezzatura (autoscala, autopompa, ecc.) risulta di poco inferiore a quella complessiva ammessa per l’autotelaio;
• non consente il trasporto di persone (possono prendere posto sul veicolo solamente le persone necessarie per garantire lo svolgimento del ciclo operativo dell’attrezzatura).

AUTOVEICOLI CLASSIFICATI PER USO SPECIALE

Sono classificati per uso speciale:
• trattrici stradali,
• autospazzatrici,
• autospazzaneve,
• autopompe,
• autoinnaffiatrici,
• autoveicoli attrezzi,
• autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione di linee elettriche,
• autoveicoli gru,
• autoveicoli per il soccorso stradale,
• autoveicoli con pedana o cestello elevabile,
• autosgranatrici,
• autotrebbiatrici,
• autoambulanze,
• autofunebri,
• autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti,
• autoveicoli per disinfezioni,
• auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, con carrozzeria che non consenta altri usi e purché le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo,
• autoveicoli per radio, televisione e cinema,
• autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti,
• autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili,
• autocappella,
• auto attrezzate per irrorare i campi,
• autosaldatrici,
• auto con installazioni telegrafiche,
• autoscavatrici,
• autoperforatrici,
• autosega,
• autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni,
• autopompe per calcestruzzo,
• autoveicoli per uso abitazione,
• autoveicoli per uso ufficio,
• autoveicoli per uso officina,
• autoveicoli per uso negozio,
• autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento,
• altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee dal DTNAGP.

VEICOLI PER USO SPECIALE IN BASE ALLE NORME UE

La normativa UE definisce, nell’ambito della categorie internazionali M, N, O, la sottocategria dei veicoli per uso speciale. Rientrano nella sottocategoria i veicoli con caratteristiche tecniche specifiche che gli consentono di svolgere una funzione che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali.
La norma rielabora le precedenti disposizioni, individua le caratteristiche dei seguenti “veicoli per uso speciale” ed attribuisce un codice identificativo ad ogni categoria:
• camper (SA): un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature:
a) posti a sedere e tavolo,
b) cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,
c) impianti di cottura,
d) armadi o ripostigli; queste attrezzature devono essere fisse.

Tuttavia, il tavolo può essere di tipo amovibile;
• veicolo blindato (SB): un veicolo destinato alla protezione delle persone o delle merci trasportate, con carrozzeria a prova di proiettile;
• ambulanza (SC): un veicolo della categoria M adibito al trasporto di feriti o ammalati e dotato di apposite attrezzature speciali. Il vano adibito al trasporto dei pazienti deve soddisfare le prescrizioni tecniche della norma EN 1789:2007 “Veicoli medici e loro attrezzatura – Autoambulanze” ad eccezione della sezione 6.5 “Elenco delle attrezzature”;
• autofunebre (SD): un veicolo della categoria M adibito al trasporto delle salme e dotato di apposite attrezzature speciali;
• veicolo con accesso per sedie a rotelle (SH): un veicolo della categoria M1 costruito o trasformato in modo specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle durante il trasposto su strada;
• caravan (SE): un veicolo della categoria O come definito al termine n. 3.2.1.3. della norma ISO 3833:1977;
• gru mobile (SF): un veicolo della categoria N3, non equipaggiato per il trasporto di merci, munito di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm;
• gruppo speciale (SG): un veicolo per uso speciale che non rientra in nessuna delle definizioni riportate nella presente sezione;
• carrello “dolly” (SJ): un veicolo della categoria O munito di ralla che sostiene un semirimorchio al fine di trasformarlo in un rimorchio;
• rimorchio per trasporto eccezionale (SK): un veicolo della categoria O4 destinato al trasporto di carichi indivisibili, soggetto a limitazioni della velocità e di circolazione a causa delle sue dimensioni; rientrano in questa voce anche i rimorchi modulari idraulici, indipendentemente dal numero di moduli.

34 commenti su “Che cosa sono gli autoveicoli ad uso speciale”

    • Buongiorno signora Nadia.
      In base al codice della strada articolo 54 lettera g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio.
      Su tali veicoli e’ consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse; non è possibile che per ottenere questa classificazione la carrozzeria sia intercambiabile. Cordiali saluti.

      Rispondi
  1. Devo comprare un furgone camperizzato ma non è omologato come tale ma “per spettacoli viaggianti”. Potrei avere dei problemi?grazie

    Rispondi
    • Buongiorno Erika.
      I furgoni camperizzati vanno “omologati” come autoveicoli ad uso speciale abitazione come previsto dall’articolo 54 del CDS e l’articolo 203 del Regolamento di attuazione al CDS.
      Un veicolo per spettacoli viaggianti, per nostra informazione, deve avere delle autorizzazioni per le volte che deve effettuare una sosta.

      Rispondi
      • Salve volevo chiedere se con un furgone m1 immatricolato poi uso speciale abitativo posso muovermi liberamente ( non ho detratto fiscalmente la spesa)

        Rispondi
    • La Ford Mustang Mach versione elettrica è un SUV a 5 porte.
      Da quello che si comprende dalla domanda è se è possibile trasformare l’auto da uso privato ad uso pubblico quale Taxi o NCC – noleggio con conducente.
      A nostro avviso la variazione è ammessa.

      Rispondi
  2. Buongiorno, ero intenzionato a comprare un furgone usato omologato sul libretto nel seguente modo:
    (J) N1
    (J1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE- USO PROPRIO
    (J2) FO (furgone)
    Cambiando l’allestimento interno camperizzandolo ho problemi non comparendo nessuna dicitura che specifica l’uso speciale?!? Grazie mille

    Rispondi
    • Buongiorno.
      Non esiste una combinazione simile. Se il J1 è un uso speciale la carrozzeria J2 deve avere uno dei codici ad uso speciale, per esempio noi facciamo veicoli speciali laboratori mobili con codice G7
      Con la carrozzeria F0 è associato un Furgone per trasporto di cose (N1) = autocarro.
      Se partiamo da un veicolo N1 oggi è praticamente impossibile per un allestitore privato fare una camperizzazione (autocaravan art. 54 CDS).
      Se ci invia qualche copia di carta di circolazione e ci chiede cosa vuol realizzare forse possiamo essere più precisi.
      Cordialmente.

      Rispondi
      • buongiorno
        anche io sono nelle stesse condizioni del sig Federico:
        (J) N1
        (J1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE- USO PROPRIO
        (J2) FO (furgone)
        IMMATRICOLATO IL 4 / 4 / 2007
        attualmente allestito come laboratorio mobile con soli posti a sedere in cabina.
        chiedo per eventuale camperizzazione con in cabina solo due posti viaggio mentre nella parte posteriore camperizzata rimarrebbero solo i due posti letto.
        E’ possibile quindi fare un allestimento di questo tipo senza ulteriori omologazioni?
        Grazie

        Rispondi
        • Il codice della strada all’articolo 54 definisce le tipologie di autoveicoli:

          1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

          a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

          b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu’ di nove posti compreso quello del conducente;

          c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

          d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; ((167))

          e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

          f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

          g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e’ consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;

          h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita’ distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unita’ gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto e’ considerato eccezionale;

          i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

          l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

          m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

          n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attivita’ edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresi’, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

          2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

          Come si potrà notare sono riportati alla leggera G gli autoveicoli ad uso speciale che di seguito scopriremo essere meglio definiti all’articolo 203 lettera b del Regolamento di attuazione, e alla lettera m gli autocaravan.

          Questi ultimi nascono per essere considerati autoveicoli per trasporto prevalente di persone di cui alla categoria internazionale M1.

          Gli autoveicoli ad uso speciale sono invece prevalentemente veicoli che sono considerati come gli autocarri per trasporto prevalente di cose, categoria internazionale N1.

          Ecco perchè dal 1992 (data di pubblicazione del nuovo CDS) i veicoli ricreazionali ad uso abitativo che nascono da un veicolo N1 sono definiti come autoveicoli uso speciale ad uso abitazione con i posti limitati a quelli indicati dal veicolo di provenienza N1 e come stabilito dall’articolo 203 comma 2 lettera dd

          Art. 203. – Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale (art. 54 C.s.).

          1. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

          omissis

          2. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

          a) trattrici stradali;
          b) autospazzatrici;
          c) autospazzaneve;
          d) autopompe;
          e) autoinnaffiatrici;
          f) autoveicoli attrezzi;
          g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
          h) autoveicoli gru;
          i) autoveicoli per il soccorso stradale;
          j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
          k) autosgranatrici;
          l) autotrebbiatrici;
          m) autoambulanze;
          n) autofunebri;
          o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
          p) autoveicoli per disinfezioni;
          q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
          r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
          s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
          t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
          u) autocappella;
          v) auto attrezzate per irrorare i campi;
          w) autosaldatrici;
          x) auto con installazioni telegrafiche;
          y) autoscavatrici;
          z) autoperforatrici;
          aa) autosega;
          bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
          cc) autopompe per calcestruzzo;
          dd) autoveicoli per uso abitazione;
          ee) autoveicoli per uso ufficio;
          ff) autoveicoli per uso officina;
          gg) autoveicoli per uso negozio;
          hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
          ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l’uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

          A disposizione per chiarimenti

          Giuliano Latuga

          Progettista e certificatore per l’omologazione di veicoli dal 30 ottobre 1977

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  3. Buonasera, in merito all’immatricolazione degli autoveicoli ad uso speciale, dovrei immatricolare una Mercedes classe V adattata per il trasporto e guida disabili. In particolare oltre alle attrezzature per la guida da parte di un tetraplegico, è stata inserita una pedana sollevatrice.
    La motorizzazione è stato la mia richiesta di collaudo è immatricolazione come veicolo ad uso speciale nonostante io abbia inviato la richiesta tramite PEC citando la legge numero 145 del 30 dicembre 2018 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale numero 102 del 31 dicembre 2018 la quale specifica il veicolo con accesso per sedia a rotelle come veicolo speciale.

    Ciò nonostante il fatto che già nel lontano 2002 il ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia allineato la vecchia legge del CDS alla (ormai non più) recente direttiva comunitaria 98/14/CE.

    Non so più come comportarmi e, ormai ci sto perdendo soldi e salute. Nonché altri danni dovuti all’impossibilità di svolgere l’esame pratico per il conseguimento della patente di guida con scadenza ad ottobre, a causa della mancanza del veicolo adattato.

    Rispondi
  4. Buon pomeriggio sto acquistando un Citroen Jumper omologato n1 trasporto cose uso proprio, e vorrei passare ad omologarlo ad “uso speciale abitativo” quali sono i passaggi da fare,e la motorizzazione dove farlo deve essere necessariamente della zona di residenza? Grazie

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    • Premesso che queste trasformazioni sono subordinate ad una normativa diversa che dalle autocaravan.
      I posti sono in funzione dei posti a sedere omologati nel veicolo originale di proveninenza.
      Volendo possiamo seguire tutte le fasi di progettazione allestimento e omologazione.
      Il collaudo si fa nella MCTC dove si esegue l’allestimento e l’officina ha la firma depositata.

      Rispondi
  5. Un veicolo N1 se omologato mezzo speciale uso abitativo é uguale ad un M1 con la stessa omologazione? Cioè ad esempio paga lo stesso bollo e si può usare allo stesso modo?
    Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno. Per quanto riguarda l’utilizzo è allineato a quello di un’autovettura, ma dipende dalla trasformazione. Se viene omologato autocaravan è certamente un uso M1 trasporto prevalente di persone, se invece è un autoveicolo ad uso abitazione derivato da N1 a mio avviso resta un utilizzo come N1. I bolli sono in entrambi i casi importi di poche decine di euro.

      Rispondi
    • In linea di massima sì.
      E’ necessario verificare cosa è specificato sulla carta di circolazione.
      Resta l’obbligo che a trainare il rimorchio sia un autoveicolo compatibile.
      Cordiali saluti.

      Rispondi
  6. Sto acquistando un veicolo anfibio (ex militare) che è immatricolato in strada come autocarro di 100 quintali. Secondo lei subisce il fermo nei giorni festivi? Altra domanda: non sarebbe il mezzo esemplare per essere immatricolato come veicolo speciale?
    Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno. Se il veicolo è classificato autocarro sopra i 75 q.li serve un’autorizzazione.
      Nel caso si può vedere se si può fare un uso speciale che aggira il problema, ma per valutarne la fattibilità mi servono le foto e maggiori dettagli.

      Rispondi
  7. Buonasera,
    Vorrei acquistare un autovettura come le seguenti caratteristiche:
    J. M1
    J1. Autoveicolo per uso speciale – uso proprio
    J2. SH (veicolo con accesso per sedia a rotelle)

    La mia domanda è, sono obbligato a variare la destinazione di uso della autovettura e ritrasformarla in autovettura “normale” o posso lasciarla così?
    Tenendo conto che io la utilizzerei come autovettura per trasporto di persone .

    Grazie

    Rispondi
    • La normativa prevede la classificazione da lei riscontrata sulla carta di circolazione in quanto l’utente oltre a ricorrere all’uso del veicolo per caricare e trasportare determinate persone in particolari condizioni di deambulazione poteva ricorrere a particolari agevolazioni economiche e fiscali (art.104).

      Per questi motivi, una volta disattivato il sistema di accesso alla carrozzella (e agli eventuali blocchi installati a bordo) è necessario ripristinare la classificazione di autovettura.

      Per fare tutto ciò in base a recenti normative volte a semplificare queste operazioni in Motorizzazione è possibile far eseguire i lavori di ripristino da un’officina accreditata in MCTC e con la sua dichiarazione dei lavori eseguiti a regola d’arte provvedere al cambio di categoria tramite semplice protocollo presentato direttamente alla MCTC o tramite studio di consulenza automobilistica.

      Giuliano Latuga

      Progettista e certificatore per l’omologazione di veicoli dal 30 ottobre 1977

      Rispondi
      • Vorrei trasformare un autobus in pizzeria e chiedere il cambio di omologazione in speciale quali sono le caratteristiche da rispettare posso fare con il fai da te e poi farlo certificare ?

        Rispondi
  8. Buongiorno,
    sono interessato all’acquisto di un furgone camperizzato di seconda mano, omologato nel seguente modo:
    (J) N1
    (J1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE- USO PROPRIO
    (J2) UG (Furgone attrezz. per uso abitazione).
    Vorrei sapere se ci dono limiti, e quali, all’utilizzo appunto come camper e trasporto persone.
    Grazie

    Rispondi
    • Il codice della strada all’articolo 54 definisce le tipologie di autoveicoli:

      1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

      a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

      b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu’ di nove posti compreso quello del conducente;

      c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

      d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; ((167))

      e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

      f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

      g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e’ consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;

      h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita’ distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unita’ gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto e’ considerato eccezionale;

      i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

      l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

      m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

      n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attivita’ edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresi’, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

      2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

      Come si potrà notare sono riportati alla leggera G gli autoveicoli ad uso speciale che di seguito scopriremo essere meglio definiti all’articolo 203 lettera b del Regolamento di attuazione, e alla lettera m gli autocaravan.

      Questi ultimi nascono per essere considerati autoveicoli per trasporto prevalente di persone di cui alla categoria internazionale M1.

      Gli autoveicoli ad uso speciale sono invece prevalentemente veicoli che sono considerati come gli autocarri per trasporto prevalente di cose, categoria internazionale N1.

      Ecco perchè dal 1992 (data di pubblicazione del nuovo CDS) i veicoli ricreazionali ad uso abitativo che nascono da un veicolo N1 sono definiti come autoveicoli uso speciale ad uso abitazione con i posti limitati a quelli indicati dal veicolo di provenienza N1 e come stabilito dall’articolo 203 comma 2 lettera dd

      Art. 203. – Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale (art. 54 C.s.).

      1. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

      omissis

      2. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

      a) trattrici stradali;
      b) autospazzatrici;
      c) autospazzaneve;
      d) autopompe;
      e) autoinnaffiatrici;
      f) autoveicoli attrezzi;
      g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
      h) autoveicoli gru;
      i) autoveicoli per il soccorso stradale;
      j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
      k) autosgranatrici;
      l) autotrebbiatrici;
      m) autoambulanze;
      n) autofunebri;
      o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
      p) autoveicoli per disinfezioni;
      q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
      r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
      s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
      t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
      u) autocappella;
      v) auto attrezzate per irrorare i campi;
      w) autosaldatrici;
      x) auto con installazioni telegrafiche;
      y) autoscavatrici;
      z) autoperforatrici;
      aa) autosega;
      bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
      cc) autopompe per calcestruzzo;
      dd) autoveicoli per uso abitazione;
      ee) autoveicoli per uso ufficio;
      ff) autoveicoli per uso officina;
      gg) autoveicoli per uso negozio;
      hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
      ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l’uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

      A disposizione per chiarimenti

      Giuliano Latuga

      Progettista e certificatore per l’omologazione di veicoli dal 30 ottobre 1977

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  9. Buona sera, essendo artigiano, è possibile caricare in azienda una vettura e portarla in detrazione al 100.%…!!? Se si con quale genere di allestimento…!? Grazie

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    • Buongiorno Marco, le uniche soluzioni, per portare in detrazione e deduzione al 100% il costo dell’auto aziendale, sono i nostri brevetti Businesscar.it e 200xcento.com. La invito a contattarci al numero +39 0516014990 per poterle spiegare con chiarezze i nostri brevetti. Grazie

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  10. Buongiorno un veicolo per scorta tecnica per trasporti eccezionali può essere allestito internamente ,
    Vano guida 2 posti
    Letto / cuccetta per dormire e arredamento tipo mini camper , con a/c e riscaldamento,
    Paratia che divide il vano per trasporto materiale in uso come scorta
    Allestimento visivo e luci sul tetto

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  11. Buongiorno, ho acquistato un furgone Daily del 1993 avente le seguenti caratteristiche:
    (J) N1
    (J1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE- USO PROPRIO
    (J2) ZZ (Vedere Annotazioni) – dove viene specificato che il veicolo è allestito officina mobile.
    L’utilizzo principale che ne faccio è trasporto moto per mio figlio che corre, ma vista la presenza di un piccolo living l’ho utilizzato anche per svago con mia moglie, come un qualsiasi camper
    Potrei subire contestazioni in quest’ultimo uso ? E nel caso, sarebbe possibile variare l’allestimento da OFFICINA MOBILE ad USO ABITATIVO o equivalente ?
    Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno Stefano,
      è possibile aggiornare la carta di circolazione sia in:
      a) Autoveicolo uso speciale ad uso abitazione
      b) Autoveicolo uso speciale ad uso officina con area living anteriore
      E’ necessario avviare una pratica di progetto presso la Motorizzazione con firma di tecnico abilitato.
      Una volta effettuato il collaudo verrà rilasciato un duplicato della carta di circolazione con la nuova definizione dal codice J2
      Noi siamo in grado di seguire la pratica, previo ispezione del veicolo presso la nostra sede di Bologna.
      Con molti cordiali saluti
      Giuliano Latuga

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  12. salve domanda –è possibile collaudare autopompa 5700kg del 1978 come mezzo d’opera per guidarlo con patente b ? grazie

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    • Buongiorno Emilio, in merito alla sua richiesta, l’unica soluzione è la trasformazione in macchina operatrice in base all’articolo 58 Cds. Che riporto di seguito:

      1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalita’ stabilite dal regolamento di esecuzione.

      2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

      a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

      b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

      c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

      3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

      4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita’ di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita’ di 15 km/h.

      In linea di massima è un operazione abbastanza complicata.

      Saluti,
      Giuliano Latuga

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