Gli autoveicoli per uso speciale e quelli per trasporto specifico sono muniti di particolari carrozzerie che li rendono idonei a specifici impieghi i cui allestimenti sono indicati nell’art. 203 regolamento di esecuzione al Codice della S il cui elenco, unitamente ad altri individuati dal DTNAGP (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale), è tassativo.
Tali veicoli vengono realizzati, di norma, su veicoli appartenenti alle categorie internazionali “M” oppure “N” a seconda che siano adibiti rispettivamente al trasporto di persone o al trasporto di cose.
Le definizioni di veicolo per trasporto specifico e uso speciale previste dalle norme nazionali (CDS e relativo regolamento di esecuzione) devono essere confrontate con quelle attribuite a tali tipi di veicoli dalla vigente normativa UE.
AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE
Gli autoveicoli per uso speciale sono veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature e adibiti prevalentemente al trasporto proprio; su tali veicoli possono essere trasportati il personale ed i materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature nonché persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature.
La normativa UE definisce “veicoli per uso speciale” i veicoli con caratteristiche tecniche specifiche che consentono loro di svolgere una funzione che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali: la definizione si discosta lievemente da quella prevista dal vigente CDS nazionale ma non appare con essa in contrasto.
I veicoli ad uso speciale sono caratterizzati dalla presenza di una specifica attrezzatura che:
• rende idoneo il veicolo ad un particolare e ben definito uso;
• non consente il trasporto di merce; il veicolo non ha una portata ma solamente una portata fittizia valida ai fini
fiscali; di norma, la tara del veicolo completo dell’attrezzatura (autoscala, autopompa, ecc.) risulta di poco inferiore
a quella complessiva ammessa per l’autotelaio;
• non consente il trasporto di persone (possono prendere posto sul veicolo solamente le persone necessarie per
garantire lo svolgimento del ciclo operativo dell’attrezzatura).
Autoveicoli classificati per uso speciale
Sono classificati per uso speciale:
• trattrici stradali,
• autospazzatrici,
• autospazzaneve,
• autopompe,
• autoinnaffiatrici,
• autoveicoli attrezzi,
• autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione di linee elettriche,
• autoveicoli gru,
• autoveicoli per il soccorso stradale,
• autoveicoli con pedana o cestello elevabile,
• autosgranatrici,
• autotrebbiatrici,
• autoambulanze,
• autofunebri,
• autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti,
• autoveicoli per disinfezioni,
• auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, con carrozzeria che non consenta altri usi e purché le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo,
• autoveicoli per radio, televisione e cinema,
• autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti,
• autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili,
• autocappella,
• auto attrezzate per irrorare i campi,
• autosaldatrici,
• auto con installazioni telegrafiche,
• autoscavatrici,
• autoperforatrici,
• autosega,
• autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni,
• autopompe per calcestruzzo,
• autoveicoli per uso abitazione,
• autoveicoli per uso ufficio,
• autoveicoli per uso officina,
• autoveicoli per uso negozio,
• autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento,
• altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee dal DTNAGP.
Veicoli per uso speciale in base alle norme UE
La normativa UE definisce, nell’ambito della categorie internazionali M, N, O, la sottocategria dei veicoli per uso
speciale. Rientrano nella sottocategoria i veicoli con caratteristiche tecniche specifiche che gli consentono di
svolgere una funzione che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali.
La norma rielabora le precedenti disposizioni, individua le caratteristiche dei seguenti “veicoli per uso speciale” ed
attribuisce un codice identificativo ad ogni categoria:
• camper (SA): un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature:
a) posti a sedere e tavolo,
b) cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,
c) impianti di cottura,
d) armadi o ripostigli; queste attrezzature devono essere fisse.
Tuttavia, il tavolo può essere di tipo amovibile;
• veicolo blindato (SB): un veicolo destinato alla protezione delle persone o delle merci trasportate, con
carrozzeria a prova di proiettile;
• ambulanza (SC): un veicolo della categoria M adibito al trasporto di feriti o ammalati e dotato di apposite
attrezzature speciali. Il vano adibito al trasporto dei pazienti deve soddisfare le prescrizioni tecniche della norma
EN 1789:2007 “Veicoli medici e loro attrezzatura – Autoambulanze” ad eccezione della sezione 6.5 “Elenco delle
attrezzature”;
• autofunebre (SD): un veicolo della categoria M adibito al trasporto delle salme e dotato di apposite attrezzature
speciali;
• veicolo con accesso per sedie a rotelle (SH): un veicolo della categoria M1 costruito o trasformato in modo
specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle durante il trasposto su strada;
• caravan (SE): un veicolo della categoria O come definito al termine n. 3.2.1.3. della norma ISO 3833:1977;
• gru mobile (SF): un veicolo della categoria N3, non equipaggiato per il trasporto di merci, munito di una gru il cui
momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm;
• gruppo speciale (SG): un veicolo per uso speciale che non rientra in nessuna delle definizioni riportate nella
presente sezione;
• carrello “dolly” (SJ): un veicolo della categoria O munito di ralla che sostiene un semirimorchio al fine di
trasformarlo in un rimorchio;
• rimorchio per trasporto eccezionale (SK): un veicolo della categoria O4 destinato al trasporto di carichi
indivisibili, soggetto a limitazioni della velocità e di circolazione a causa delle sue dimensioni; rientrano in questa
voce anche i rimorchi modulari idraulici, indipendentemente dal numero di moduli.
AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI
Gli autoveicoli per trasporto specifico sono veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature.
Tali veicoli sono equipaggiati con carrozzerie idonee al trasporto di determinate merci alle quali sono abbinate specifiche attrezzature necessarie per agevolare il carico o lo scarico, la conservazione, la lavorazione del materiale trasportato. Ne rappresentano alcuni esempi il trasporto di:
• derrate deteriorabili in furgoni isotermici muniti o meno di gruppo refrigerante,
• liquidi in cisterne,
• merci pericolose in adeguati contenitori (anche di tipo coibentato, refrigerato, ecc.),
• veicoli in genere su specifici pianali di carico, muniti o meno di verricello o rampe mobili per agevolare le
operazioni di carico e scarico,
• carrozzerie per il trasporto di animali vivi munite di idonei serbatoi di raccolta dei liquami e pianali appositamente
costruiti per consentire il trasbordo degli animali,
• specifici materiali per la produzione edilizia in apposite betoniere che completano, durante la marcia, il ciclo
produttivo del materiale.
La vigente normativa UE non prende in considerazione tale categoria di veicoli individuata invece in modo
preciso dalla normativa nazionale.
Autoveicoli classificati per trasporto specifico
Gli autoveicoli per trasporti specifici possono essere dotati di:
• furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante per trasporto di derrate deteriorabili in regime di
temperatura controllata,
• carrozzeria idonea per carico, compattazione, trasporto e scarico di rifiuti solidi urbani,
• cisterne per il trasporto di liquidi o liquami,
• cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti,
• telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di container o di casse mobili di tipo unificato,
• telai con selle per trasporto di coils,
• betoniere per la preparazione e il trasporto di calcestruzzo,
• carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie pericolose ai sensi dell’ADR o di specifiche
normative UE,
• carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli,
• carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi (v. inPratica 5582.2),
• furgoni blindati per il trasporto di valori,
• altre carrozzerie riconosciute idonee dal DTNAGP.
Autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate condizioni
Tali veicoli hanno carrozzerie per il trasporto di persone in particolari condizioni e sono caratterizzati dall’essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature adatte allo scopo.
Gli autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate condizioni:
• sono caratterizzati dalla presenza di particolari attrezzature (sedili per persone diversamente abili, ancoraggi per
carrozzelle, dispositivi per la salita e la discesa di carrozzelle, ecc.) che li rende idonei a tale prevalente utilizzo;
• debbono rispondere, dal punto di vista tecnico, alle prescrizioni vigenti per le autovetture o per gli autobus a
seconda del numero dei posti (fino a 9 o superiore a 9 compreso il conducente);
• sono soggetti a specifico titolo di trasporto ancorché adibiti ad uso proprio.
Note:
Il DM 3.2.1998 n. 332 fissa le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli blindati.
Per effetto della definizione CDS nazionale l’autoveicolo per uso speciale sembra caratterizzato principalmente dalla presenza di una specifica attrezzatura oltreché dalla possibilità di trasportare persone o cose connesse all’utilizzo dell’attrezzatura mentre per effetto della norma UE appare destinato all’una e all’altra cosa senza particolari vincoli ai fini del trasporto delle persone e delle cose.
L’elenco dei veicoli definiti ad uso speciale è previsto dal regolamento 14.7.2011 n. 678/2011/UE che sostituisce l’allegato II e modifica gli allegati IV, IX e XI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro).
La direttiva 2001/116/CE, recepita con DM 20.6.2002, (v. anche chiarimento del DTT fornito con circolare 26.11.2002, prot. n. 4708-MOT2/C) prevedeva la seguente classificazione dei veicoli delle categorie M, N, O ad uso speciale:
• autocaravan: esclusivamente nella categoria M1;
• ambulanze (di cui al DM n. 553/1987, autoveicoli di soccorso avanzato, di cui al DD 5.11.1996, ambulanze di
soccorso per emergenze speciali, di cui al DM n. 487/1997) e autofunebri: categoria M;
• veicoli blindati: categorie M, N ed O;
• altri veicoli per uso speciale: (con “veicolo per uso speciale” la direttiva intende “i veicoli destinati al trasporto di
persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o
attrezzature speciali”) categorie M2, M3, N ed O;
• gru mobili (con momento di sollevamento della gru pari e superiore a 400 kNm): categoria N3.
Tra i veicoli ad uso speciale figurano anche i veicoli adibiti al trasporto e al soccorso di animali in stato di necessità di cui al DM 9.10.2012 n. 217.
L’art. 203 regolamento CDS, oltre all’elenco tassativo della tipologia di carrozzerie che possono anche se è prevista la possibilità del riconoscimento da parte del DTT di ulteriori categorie di veicoli adibiti al trasporto specifico o ad uso speciale consentendo un più rapido inserimento e omologazione di nuovi veicoli o di loro varianti in relazione allo sviluppo tecnologico ed alle esigenze del mercato. In particolare sono stati riconosciuti quali autoveicoli per uso speciale:
• veicoli con carrozzeria attrezzata per la frantumazione e il vaglio di inerti (DD 26.10.1995);
• veicoli per soccorso avanzato destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso, con
personale medico ed infermieristico a bordo nonché plasma e organi (DD 5.11.1996);
• veicoli con attrezzature atte alla frantumazione, al taglio ed alla compattazione di materiali metallici, legnosi ed
affini fatta esclusione per il loro trasporto (DD 11.11.1997);
• veicoli destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locali dotati di attrezzature ed apparecchiature
permanentemente installate per lo svolgimento dei compiti di istituto (DD 20.2.2003) è stato modificato e integrato
dal DD 16.3.2004 il quale stabilisce che:i veicoli immatricolati per uso speciale della polizia locale sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia al quale sono in dotazione;
• i veicoli di cui sopra, qualora dismessi, possono essere reimmatricolati subordinatamente al ripristino della
conformità al veicolo dal quale derivano o alla rispondenza alle norme applicabili ai veicoli M ed N in vigore
alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli;
• veicoli ad uso speciale del soccorso alpino (v. DD 8.7.2014)
Salve, nel libretto di un autoveicolo privato uso speciale spec. negozio devono essere riportate, oltre la suddetta dicitura, anche la composizione del mezzo ( se coibentato, se presente cisterna acqua, misure ecc…)?
Si tratta di una pescheria ambulante.
Grazie.
Buongiorno Massimiliano.
La compilazione della carta di circolazione è sotto la responsabilità del funzionario della Motorizzazione incaricato.
Generalmente nelle righe descrittive (pagina 3 o 4) della carta di circolazione vengono riportate le caratteristiche principali dell’allestimento.
Molto dipende anche da cosa ha indicato il collaudatore sul protocollo nella fase di verifica.
In ogni caso la classificazione è riportata nella pagina 2 ai codici J1 che indica la categoria del veicolo: Autoveicolo ad uso speciale uso negozio e J2 che riporta il codice carrozzeria del tipo:
A FU – FURGONE ATTREZZATO USO NEGOZIO CON PARETE LATO SINISTRO RIBALTABILE
Questo è quanto più o meno dovrebbe essere indicato nella sua carta di circolazione. A disposizione per chiarimenti.
Sono un esercente di Spettacolo Viaggianti e per trasportare il materiale inerente alla mia attrazione, non serve alcun tipo di struttura specifica.
La mia licenza non è sufficente a mostrare la mia attività, riconosciuta come attività itinerante che necessita di camion e rimorchio per gli spostamenti, su tutto il territorio Nazionale.
Buongiorno. Per quanto attiene le autorizzazioni lavorative si seguono determinate norme del TUIR.
Per la circolazione stradale si rispettano le regole del codice della strada.
Per essere classificato ad uso speciale in base all’articolo 54 lettera G del codice serve che sia fissata in modo irremovibile una specifica attrezzatura.
Cordiali saluti.
Buongiorno ho letto il vostro articolo dove con la dicitura trasporto uso specifico indicate tra i tanti quelli con carrozzerie specifiche con scarrabili e rampe per il trasporto specifico solo e esclusivamente di automobili. Praticamente la cosiddetta bisarca. Ora ma mia domanda è questa:Essendo un soggetto privato(non una partita IVA) per trasportare la mia auto d epoca posso utilizzare un mezzo tipo Dely oppure Eurocargo con dicitura a libretto ( autocarro per trasporto cose uso privato)? Posso trasportare il mio prototipo da gara che non avendo targa libretto non essendo omologato per la libera circolazione non sò neanche se si può considerare come un autovetture?Specifico che il mezzo di qui parlo mi servirebbe e strasporterebbe solo e esclusivamente un auto e niente altro solo di mia proprietà e non per conto terzi. Grazie a chi mi risponderà.
Buongiorno Luca.
Certo, sul daily autocarro è possibile trasportare la sua auto d’epoca (attenzione al peso massimo ammesso quando la carica).
Cordialmente,
Giuliano Latuga
grazie mille per la risposta
Buona sera voglio approfittare della vostra disponibilità e competenza per chiedere : È possibile sù un carratrzzi cambiare la destinazione d uso da veicolo di soccorso in autocarro trasporto cose uso proprio? Sempre intestata a soggetto privato ( non partita IVA) . Nel caso voi vi potete occupare dello svolgimento della pratica ? Distinti saluti Luca