Businesscar.it batte autocarro 10 a 0

Businesscar.it batte autocarro 10 a 0

Perchè l’allestimento businesscar.it batte l’autocarro 10 a 0? Le businesscar.it sono state progettate e omologate tramite la progettazione di uno studio tecnico accreditato alla MCTC dal 1978 e immediatamente brevettate.
L’ancora innovativo progetto businesscar.it costituisce un moderno approccio di linea per la trasformazione delle autovetture aziendali in autoveicolo uso speciale:
Art 54 CDS lettera g) – autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e’ consentito il trasporto
del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso
delle attrezzature stesse;

LA NORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI USO SPECIALE

A puro titolo esemplificativo, fanno parte degli autoveicoli ad uso speciale anche alcune delle seguenti variabili:
[omissis…]
h) autoveicoli gru;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di
carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose
trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
(dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature
mobili di rilevamento;

Le lettere in grassetto fanno parte del pacchetto di autoveicoli uso speciale brevettati 
dal nostro studio tecnico nel 1996.

trasformazione autocarro rispetto alla trasformazione businesscar
Esempio di allestimento autocarro su Fiat Panda
trasformazione businesscar.it batte autocarro
Esempio di allestimento businesscar.it su Porsche Macan

LA TRASFORMAZIONE BUSINESSCAR.IT

La trasformazione businesscar.it è la soluzione per la tua prossima auto da lavoro e non è un autocarro che per definizione del codice della strada è:
articolo 54 – lettera d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;

COSA SONO LE BUSINESSCAR.IT e PERCHE’ BATTONO L’AUTOCARRO?

Le businesscar.it sono veicoli realizzati con un allestimento che permette di trasformare una autovettura in Autoveicolo, ovvero
una auto aziendale che viene classificata come bene strumentale (articolo 164 TUIR).
La proposta businesscar.it, contrariamente alle versioni autocarro è l’ideale sia per imprese, che soprattutto per liberi professionisti che vogliono utilizzare la propria auto per uso aziendale e pertanto dedurla fiscalmente al 100%.

COME SONO ALLESTITE LE BUSINESSCAR.IT RISPETTO ALL’AUTOCARRO?

Le Businesscar.it sono delle vetture che vengono modificate con uno specifico allestimento interno progettato su misura e brevettato nel 1996, che permette di ottenere la classificazione in businesscar.it senza la necessità di modificare la struttura
originale del veicolo.
Le auto aziendali nella versione businesscar.it sono fruibili sia attraverso l’acquisto in contanti, che con le ormai classiche forme
alternative come il noleggio a lungo termine o il leasing.

CI SONO DEI VANTAGGI FISCALI?

L’allestimento di specifiche tipologie di auto aziendali nella versione businesscar.it sono state progettate, costruite, omologate, approvate e brevettate presso il nostro studio tecnico e di design automobilistico che opera su tutto il territorio nazionale sin dal 1978.
Questa versione consente agli imprenditori e ai liberi professionisti di utilizzare la propria auto aziendale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, senza nessuna limitazione.
Per le Partite IVA la versione businesscar.it è l’unica soluzione che consente a tutte le autovetture che nascono con il codice
carrozzeria AC (familiare) e/o AF (Multiuso) importanti risparmi fiscali.

Le businesscar.it sono conformi ai requisiti stabiliti dall’Agenzia delle Entrate quali beni strumentali detraibili e deducibili al 100% per Inerenza (art. 164 comma 1 del TUIR).
Ciò è stato confermato dalla risposta all’interpello 179/E del 2001 dell’Agenzia delle Entrate e dalla sentenza di Cassazione Ordinanza 06 ottobre 2017, n. 23362