Decreto Omnibus: stangata fiscale sulle auto aziendali, c’è una modalità per difendersi?
Il Governo ha varato definitivamente le nuove regole sul fringe benefit: più tasse per i veicoli oltre i 5 anni e per gli optional fuori tabella ACI.
Se hai un’auto aziendale e la usi anche fuori dall’orario di lavoro, la novità di cui si parlava da mesi non è più una bozza: è legge a tutti gli effetti. Il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (il cosiddetto “decreto correttivo Omnibus”) è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026, dopo il parere positivo delle Commissioni parlamentari competenti, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n. 30). È in vigore dal 12 agosto 2026, con effetti che decorrono dal periodo d’imposta 2026.
Cosa cambia per chi ha un auto aziendale?
Cambia in modo sostanziale il calcolo del fringe benefit, cioè il valore fiscale attribuito all’uso privato di un veicolo assegnato dall’azienda, introducendo un criterio mai usato prima per questo scopo: l’età del veicolo dalla sua prima immatricolazione.
Prima di entrare nei dettagli, una premessa doverosa: quanto segue è una spiegazione divulgativa e
generale delle nuove regole. Non sostituisce le istruzioni applicative che l’Agenzia delle Entrate potrà pubblicare nei prossimi mesi, né una verifica puntuale sui singoli cedolini: per i casi concreti resta indispensabile il confronto con il proprio consulente del lavoro o commercialista.
Di cosa si tratta: dalla bozza alla legge
Il provvedimento nasce come quarto decreto correttivo della delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), pensato per integrare e correggere alcune norme già approvate nell’ambito della grande riforma fiscale. È un testo ampio, che interviene su 37 articoli raggruppati in 12 Titoli, ma tra le misure di maggiore impatto operativo per imprese e commercialisti c’è senza dubbio quella sui fringe benefit auto, disciplinata dall’articolo 2, che riscrive l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR. Il Consiglio dei Ministri lo aveva approvato in via preliminare il 10 giugno 2026, poi il testo era passato alle Camere il 21 luglio per il parere delle Commissioni parlamentari; il percorso si è concluso entro il termine previsto dalla legge delega, fissato al 29 agosto 2026.
L’obiettivo dichiarato è accelerare il ricambio delle flotte aziendali, disincentivando la permanenza in circolazione dei veicoli più vecchi e, in media, più inquinanti. La platea potenzialmente coinvolta non è marginale: secondo una stima circolata sulla stampa specializzata nelle settimane precedenti alla pubblicazione del decreto, non confermata da dati ministeriali ufficiali, e quindi da considerare con cautela, la misura potrebbe interessare circa 327.000 autoveicoli, in relazione alla quota di flotte italiane in noleggio a lungo termine oggi coperta da contratti superiori ai 48 mesi.
La novità confermata: l’anzianità del veicolo pesa sulle tasse
Il meccanismo di base per calcolare il fringe benefit non cambia rispetto a quanto introdotto con la Legge di Bilancio 2025: il valore imponibile si ottiene applicando una percentuale fissa al costo chilometrico convenzionale delle tabelle ACI, su una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri. Le percentuali restano legate all’alimentazione del veicolo: 10% del valore ACI per le auto 100% elettriche, 20% per le ibride plug-in, 50% per tutti gli altri veicoli (benzina, diesel, GPL, metano, ibride non ricaricabili), di fatto la maggioranza del parco auto aziendale italiano.
La vera novità riguarda cosa succede dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione. A partire dal 1°gennaio dell’anno successivo al compimento del quinto anno, il valore convenzionale viene maggiorato del 50%, in termini relativi e non in punti percentuali assoluti: le elettriche passano dal 10% al 15%, le plug-in dal 20% al 30%, i veicoli tradizionali dal 50% al 75%. Quest’ultimo è l’aumento più pesante in assoluto, perché parte già dall’aliquota più alta e riguarda la fetta più consistente delle flotte aziendali.
L’esempio numerico spiegato passo per passo
Prendiamo un’auto a benzina o diesel di media fascia, con costo chilometrico convenzionale ACI pari a 6.000 euro l’anno su 15.000 km. Nei primi cinque anni si applica l’aliquota ordinaria del 50%: il fringe benefit imponibile è quindi di 3.000 euro l’anno. Superata la soglia dei cinque anni, con decorrenza dal 1°gennaio successivo, l’aliquota sale al 75%: l’imponibile passa a 4.500 euro l’anno (3.000 × 1,5), cioè 1.500 euro in più di reddito imponibile, non di imposta. È un dato importante da chiarire: l’impatto reale sulla busta paga, quanto di quei 1.500 euro si traduce in maggiore IRPEF trattenuta, dipende dall’aliquota marginale del singolo dipendente, dalle addizionali regionali e comunali e dalle eventuali detrazioni spettanti, e non è quindi uguale per tutti. Sull’azienda incide invece anche il maggior carico contributivo, calcolato sulla stessa base imponibile più alta.
A questo si può aggiungere l’effetto degli optional. Se l’auto monta accessori non compresi nelle tabelle ACI e forniti a carico dell’azienda, la base imponibile aumenta ulteriormente. Applicando il 5% ai 4.500 euro già maggiorati per anzianità si ottiene: 4.500 × 1,05 = 4.725 euro l’anno. È utile distinguere bene i due effetti, perché si sommano ma nascono da cause diverse: la sola anzianità porta l’aumento al 50% rispetto alla base di partenza (da 3.000 a 4.500 euro), mentre l’aggiunta degli optional porta l’aumento complessivo al 57,5% (da 3.000 a 4.725 euro). Non è quindi corretto attribuire quasi 58 punti di aumento alla sola età del veicolo: quella quota deriva dalla combinazione di due fattori distinti, anzianità e allestimenti.
Su quest’ultimo punto vale una precisazione. Il decreto parla di maggiorazione per gli accessori non
compresi nelle tabelle ACI, ma il testo dell’articolo 2 non fornisce un elenco chiuso di cosa debba
intendersi per “allestimento extra”: termini come optional, accessorio e allestimento non sono
automaticamente sovrapponibili, e la loro applicazione pratica (per esempio se un singolo pacchetto tecnologico con più funzioni vada conteggiato come una voce sola o più voci distinte) potrebbe richiedere chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. In attesa di questi chiarimenti, non è prudente elencare automaticamente ogni dotazione avanzata del veicolo come una voce separata da maggiorare: la valutazione andrà fatta caso per caso, con il supporto di chi gestisce le paghe.
Il nodo delle riassegnazioni: ora è risolto, in modo favorevole.
Questo era il punto più incerto nelle bozze circolate nei mesi scorsi, e il testo definitivo lo scioglie in una direzione favorevole per aziende e lavoratori. Il criterio scelto dal legislatore è la data di prima immatricolazione del veicolo, non la data in cui il veicolo viene assegnato al singolo dipendente: l’anzianità è una caratteristica intrinseca del veicolo, non del lavoratore che lo conduce in un determinato momento. Se un’auto aziendale già in uso viene riassegnata da un dipendente a un altro all’interno della stessa azienda, il contatore dei cinque anni non si azzera: la maggiorazione del 50% segue la targa del mezzo, indipendentemente da quanti dipendenti si sono succeduti alla guida.
Optional fuori tabella ACI: una regola più chiara, ma non più leggera
Sul fronte degli accessori, il decreto porta comunque un elemento di semplificazione rispetto al passato.
Fino ad oggi, l’Agenzia delle Entrate tendeva a chiedere che gli optional non compresi nelle tabelle ACI venissero valorizzati singolarmente secondo il criterio del valore normale, un’operazione complessa che apriva la strada a possibili contestazioni. Con la nuova disciplina questo sistema viene sostituito da un forfait fisso — il 5% della base imponibile per ciascun allestimento extra, a prescindere dal suo valore reale — più semplice da applicare ma anche più rigido, e come detto ancora da precisare in alcuni dettagli applicativi.
Per i veicoli del regime transitorio (contratti 2020-2024), questa maggiorazione del 5% si applica
comunque dal 1° gennaio 2026, con una clausola di salvaguardia: restano validi i comportamenti già adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, senza obbligo di rimborso per maggiori imposte già versate.
I tre regimi oggi coesistenti
Con l’entrata in vigore del decreto, la disciplina del fringe benefit auto si articola su tre binari diversi:
- Regime Veicoli interessati Criterio di calcolo Nuovo (dal 1/1/2025)
Veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1°gennaio 2025
Forfait su tabelle ACI: 10% BEV,20% plug-in, 50% altri - Transitorio
Veicoli concessi dal 1/7/2020 al 31/12/2024,o ordinati entro il 31/12/2024 e consegnati nel 2025
Forfait su tabelle ACI 2024 per fascia CO2: 25%/30%/50%/60% - Regime Veicoli interessati Criterio di calcolo Residuale Casi non riconducibili ai primi due regimi
Valore normale di mercato o canone netto per uso lavorativo, caso per casoVa precisato che, per individuare correttamente il regime applicabile a un dato veicolo, non basta fare riferimento genericamente alla “data del contratto”: occorre verificare congiuntamente data di ordine, data di prima immatricolazione, data di consegna e data di effettiva concessione in uso promiscuo al dipendente, perché è la combinazione di questi quattro elementi a determinare quale dei tre regimi si applica.
La soglia di esenzione 2026 e il rischio di sforamento del plafond welfare
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le soglie di esenzione previste per i fringe benefit. Per il 2026 restano fissate, in base alle regole generali vigenti, a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori, elevate a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Il principio generale è che, quando il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti nell’anno supera questa soglia, l’esenzione viene meno per l’intero ammontare e non solo per la parte eccedente. È un principio già noto e non introdotto da questo decreto, ma che si combina con la novità sull’anzianità dei veicoli: un’auto aziendale che, per effetto della maggiorazione, arriva a 4.500 o 4.725 euro l’anno di imponibile sfora da sola la soglia.
Va però precisato che la verifica non riguarda il solo valore dell’auto, ma il totale di tutti i beni e servizi agevolabili ricevuti dal lavoratore nell’anno (buoni pasto aggiuntivi, rimborsi di utenze domestiche, altre forme di welfare aziendale), e che il trattamento concreto di ciascun caso richiede il coordinamento con le regole specifiche in vigore per il 2026, comprese eventuali disposizioni che dovessero intervenire con la prossima legge di bilancio.
Cosa cambia per i fleet manager
Con il testo ormai definitivo, per i fleet manager e le direzioni HR si apre una fase di audit operativo che richiede una mappatura più puntuale rispetto al passato: per ciascun veicolo occorre tracciare la data di ordine, quella di consegna e stipula del contratto, la data di prima immatricolazione, decisiva per calcolare con precisione lo scatto del quinto anno, e la presenza di optional fuori tabella ACI. È un lavoro non solo formale, ma necessario per evitare errori nei cedolini, gestire i conguagli fiscali di fine anno e valutare la reale convenienza dei contratti di noleggio a lungo termine oltre i 48 mesi.
Quali conseguenze economiche aspettarsi
Sul piano strettamente normativo, la direzione indicata dal legislatore è chiara: i veicoli più vecchi
comportano un carico fiscale e contributivo più alto. Su cosa convenga fare in concreto, invece, è bene essere più cauti: contratti più brevi o il passaggio a motorizzazioni elettriche e plug-in possono essere scelte ragionevoli alla luce delle nuove aliquote più favorevoli, ma non sono l’unica risposta possibile, e non discendono automaticamente dal decreto. La reale convenienza di un veicolo dipende anche da canone di noleggio, costi energetici, manutenzione, deducibilità fiscale per l’azienda, eventuale contributo richiesto al dipendente e valore residuo dell’auto: una valutazione che va fatta caso per caso, e non sulla base della sola aliquota del fringe benefit.
E’ naturale che un Fleet Manager si ponga la domanda se c’è un modo per uscire da questa spirale che impone delle scelte meno conservative.
La soluzione, come già spiegato in altre circostanze, sono i 2 brevetti della Businesscar che consentono innanzi tutto di scaricare sia l’imponibile che l’IVA al 100% e, nel caso della Formula 200xCento.com, di stabilire il periodo di ammortamento anche in un anno solo.
In questo modo ci si mette al riparo da una gestione del parco auto asfissiante, e per certi versi pericolosa, se non si rispettano tutte le” virgole” e le modalità che il Decreto impone per evitare una disastrosa debacle.
Elisa Pibiri (tratto da un articolo di IM Isomotori)