Normative di riferimento:

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006


Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. (GU n. 289 del 13-12-2006)

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nelseguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Ai  sensi  dell’art.  35,  comma 11,  del decreto-legge 4 luglio2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006,  n.  248,  i  veicoli  che,  a  prescindere  dalla categoria diomologazione,   risultano  da  adattamenti  che  non  ne  impedisconol’utilizzo  per  il trasporto privato di persone sono quelli che, purimmatricolati   o   reimmatricolati   come   N1,  abbiano  codice  dicarrozzeria F0 (Effe zero), quattro o piu’ posti e un rapporto tra lapotenza  del  motore  (Pt),  espressa  in  KW,  e  la portata (P) delveicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e latara  (T),  espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondola formula di seguito indicata.

(Formula   da   utilizzare   per  la  determinazione  del  valore  di riferimento)

       Pt (Kw)                          
  I = ———– > o uguale 180                                
       Mc – T (t)  

2.  Con  successivi  provvedimenti,  sentito  il Dipartimento per itrasporti  terrestri  del  Ministero  dei  trasporti,  possono essereindividuati veicoli:   
per  i quali si disapplica il presente provvedimento, nei casi incui comunque non consentono il trasporto privato di persone;   
ai  quali  si  estende l’applicazione del presente provvedimento,pur  non  rientrando nei parametri di cui al punto 1, nei casi in cuicomunque consentono l’utilizzo per il trasporto privato di persone.Motivazioni. 

L’art.  35,  comma 11,  del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223,convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alfine   di   contrastare   gli   abusi   delle   disposizioni  fiscalidisciplinanti  il settore dei veicoli, prevede che, con provvedimentodel direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento peri  trasporti terrestri del Ministero dei trasporti — che ha espressoil  proprio parere favorevole il 5 dicembre 2006 — siano individuatii  veicoli  che,  a  prescindere  dalla  categoria  di  omologazione,risultano  da  adattamenti  che  non ne impediscono l’utilizzo per iltrasporto privato di persone. 

Si  rammenta  che,  in base all’allegato II al decreto del Ministrodelle  infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, la categoria N1definisce i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci,aventi massa massima non superiore a 3,5 t. 

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate. 
Decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66,67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4). 
Statuto   dell’Agenzia   delle  entrate  (articoli 5,  comma 1;  6,comma 1). 
Regolamento  di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2,comma 1). 
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.Disciplina normativa di riferimento. 
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;  Testo  unico  delle  imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno2002. 
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.  Il presente provvedimento sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.    

Roma, 6 dicembre 2006                                    

Il direttore dell’Agenzia: Romano