LA NOSTRA

Mission

Trasformare un’autovettura in autocarro o in Businesscar oggi, ai fini fiscali, è equivalente, ma con gli usi speciali ci sono tante opportunità in più!

La nostra mission è farvele conoscere tutte.

Tutti i titolari di impresa sanno cosa significa trasformare un’autovettura in autocarro per uso aziendale.
Sappiamo che un’autovettura intestata ad un’impresa è soggetta al trattamento fiscale forfetario.
A conti fatti, si può affermare che l’autovettura aziendale è un puro costo per l’impresa.
Eppure, è dal 1978 che si è appurato che, trasformando una vettura in autocarro (da M1 a N1), il trattamento fiscale di quest’ultimo fa aumentare notevolmente la percentuale di risparmio nei propri bilanci.

Da allora, un numero sempre maggiore di imprese e, per assurdo, di professionisti (come direbbe Di Pietro: “che ci azzecca un trasporto di merci con l’attività di un professionista?”), ha intrapreso la strada di trasformare la propria vettura aziendale in autocarro.
Nel 1998, poi, si è appurato che è possibile ottenere gli stessi risultati fiscali dati dagli autocarri grazie alle trasformazioni delle vetture in veicoli ad uso speciale e, in particolare, ad uso ufficio e ad uso pubblicitario.

Questi ultimi, sono stati da noi progettati per la prima volta e denominati “Pubblycar”. Nel seguito, indicheremo con questo termine un autoveicolo ad uso speciale, per fini pubblicitari, meglio individuato alla lettera q) dell’articolo 203 del Regolamento di attuazione al CDS: auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo.
Tale trasformazione si è resa necessaria per la prima serie di Smart, il primo veicolo ad uso speciale pubblicitario (vedi l’articolo 57 Regolamento al CDS), che una recente sentenza del Tribunale di Bologna ha considerato congrua ed idonea.

Ricordiamo che Pubblycar è un marchio registrato in copyright.

Dalla fine del 2006 le cose sono cambiate radicalmente ed oggi i consulenti delle imprese, spesso rassegnati, suggeriscono soluzioni estemporanee, quale il solo rimborso chilometrico oil fringe benefit.

I nostri tecnici hanno studiato la normativa, fissando tre tappe da rispettare per giungere all’obiettivo del risparmio fiscale a seguito dell’acquisto di un autoveicolo aziendale.

ECCO IL PERCORSO DA SEGUIRE PER NON CORRERE RISCHI INUTILI E TRASFORMARE UN'AUTOVETTURA M1 IN N1.

VERIFICHE DELLE NORMATIVE TECNICHE
(Codice della Strada e regolamenti comunitari)

Entrando più nello specifico dello sviluppo normativo comprenderemo meglio la differenza di applicazione delle norme di riferimento e le opportunità disponibili per le auto aziendali.
Le normative tecniche (stabilite dalla Motorizzazione) oggi, sono indipendenti da quelle fiscali.

Ci occuperemo prima di quelle che regolano le modalità che consentono queste trasformazioni, dal punto di vista tecnico – burocratico, e poi di quelle che hanno modificato il trattamento fiscale e la loro detraibilità e deducibilità.
Da un punto di vista tecnico le norme oggi sono determinate dal recepimento nel nostro CDS delle direttive europee di merito.

Le norme del CDS stabiliscono che le autovetture,

  • a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; articolo 54 lettera a) del CDS, devono rispondere alle caratteristiche stabilite per gli autoveicoli di categoria internazionale M1 (anche riportato all’indice J) di una carta di circolazione europea.

Le stesse norme stabiliscono che gli autocarri, ovvero determinati autoveicoli ad uso speciale tra cui quelli pubblicitari sono classificati:

  • d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; articolo 54 lettera d) del CDS;

  • g) autoveicoli per uso speciale, devono essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature, e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse; articolo 54 lettera g) del CDS; devono rispondere alle caratteristiche stabilite per gli autoveicoli di categoria internazionale N1.

Le recenti sentenze della Cassazione dal 2013 al 2017 hanno chiarito che è fondamentale ai fini fiscali la inamovibilità dell’allestimento rispetto al collaudo presso l’ente europeo di riferimento (in Italia presso la Motorizzazione).

Queste sentenze dovrebbero far riflettere quegli imprenditori che pensano di ricorrere a queste trasformazioni per i fini fiscali e poi procedere alla loro rimozione dell’allestimento, rischiando di incorrere in sanzioni elevatissime tramite gli Uffici delle Entrate.

Le differenze di costruzione sostanziali per determinare la possibile trasformazione di un’autovettura (categoria internazionale M1) in autocarro o businesscar (categoria internazionale N1) sono indicate in una direttiva europea.
Quella più recente è la 2007/46 CE che, nell’allegato II al capo C punto 1 lettere i e ii, definisce quanto segue:

Se un veicolo di categoria M1 soddisfa le seguenti condizioni:

  • i) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6;

Un «posto a sedere» è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi «accessibili» dei sedili; per «accessibili» s’intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi siano «accessibili», il costruttore deve impedirne materialmente l’uso, ad esempio coprendolo con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possano essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso;

  • ii) P–(M + N × 68) > N × 68 dove:

P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, in kg
M = massa in ordine di marcia, in kg
N = numero di posti a sedere escluso quello del conducente

Esso non è considerato come appartenente alla categoria M1 e quindi appartenente alla categoria N1.

Diventando un veicolo di categoria N1 e appartenente alle lettere d o g dell’articolo 54 del CDS lo stesso è considerato strumentale all’attività dal Ministero dei trasporti, e gli uffici della Motorizzazione non possono vietarne la trasformazione.
Per verificare la fattibilità della trasformazione bisogna controllare il codice carrozzeria desumibile o alla lettera J.2 della carta di circolazione, per un veicolo già circolante, o al punto 37 del C.O.C., per un veicolo nuovo.


Se i codici sono AC e AF, allora la trasformazione è fattibile.

All’atto della progettazione potrebbe essere ridotto il numero dei posti totali, in funzione della formula indicata più sopra alla lettera ii), e della nuova ripartizione delle masse, in base alla nuova distribuzione delle stesse.
Nel caso si proceda alla trasformazione in autocarro è necessario installare una apposito divisorio fisso e rigido, mentre per l’allestimento ad uso pubblicitario è necessario installare un arredo fisso specifico, consistente in un mobiletto per il trasporto del materiale pubblicitario, un tavolino per utilizzare attrezzature hardware ai fini promozionali, ed una serie di accessori utili allo scopo: un estintore, uno sdoppiatore per più attacchi elettrici e materiale pubblicitario di tipo visivo, da applicare all’ interno e/o all’ esterno come tendalini o cartelle magnetiche.

Questa trasformazione si è resa necessaria anche in forza delle prescrizioni stabilite dall’Articolo 57 del Regolamento di attuazione al CDS: Pubblicità sui veicoli (riferimento art. 23 CDS): 1. L’apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all’articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

Questo è quanto contemplano le norme tecniche stabilite dal Codice della Strada e dai Regolamenti comunitari.

Una serie di varianti degli allestimenti uso speciale a marchio businesscar.it sono la Tecnologycar: anche questo è un marchio registrato dal gruppo, che identifica un veicolo ad uso speciale per uso hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento, la Workcar ff) autoveicoli per uso officina;la Nebulcar p) autoveicoli per disinfezioni; e Shopcar gg) autoveicoli per uso negozio; tutte versioni inserite nel codice della strada (articolo 203 del regolamento di attuazione) a seguito di un convegno organizzato dal nostro gruppo a Rimini nel giugno 1996 ed una successiva istanza inoltrata al Ministero dei trasporti dai nostri uffici tecnici (Per tutte le versioni con la doppia lettera e per le quali è nato il brand Businesscar.it).

Il nostro gruppo garantisce che tutte le trasformazioni di autovetture con codice carrozzeria AC e AF in autocarro e/o autoveicoli ad uso speciale sono realizzabili a norma di legge.

VERIFICHE DELLA RISPONDENZA DI VEICOLI N1 AI FINI FISCALI
(Decreto Dirigenziale UdE dicembre 2006)

Ottenere questa trasformazione, oggi, ai fini fiscali, non basta più.

Infatti, dopo oltre un ventennio in cui la Direzione Generale della Motorizzazione Civile ha assolto il compito affidatole di combattere ed ostacolare il fenomeno delle trasformazioni in autocarro e uso speciale, tramite proprie circolari, si è trovata impossibilitata a continuare ad emanare regolamenti sempre più attaccabili, ed ha dovuto alzare bandiera bianca per non incorrere nelle sanzioni della Comunità europea, anche a seguito di numerosi ricorsi inoltrati da Case costruttrici ed allestitori del settore.

In concomitanza con la sentenza della Corte europea, che ha condannato lo Stato italiano a rifondere i danni provocati ad una azienda che, impugnando la norma nazionale che ne consentiva solo la detraibilità del 15%, aveva fiscalmente recuperato tutti i costi dell’IVA sulle proprie auto aziendali, il Governo ha ritenuto opportuno mettere mano a tutta la materia in tema di flotte aziendali e trattamenti fiscali ad esse applicabili.

Dopo aver chiesto, ed ottenuto, dalla Comunità Europea che la percentuale di IVA detraibile per le autovetture aziendali fosse il 40% dell’aliquota (anziché, come fino a quel momento, il 20% dell’imponibile), ha posto le condizioni che seguono, con particolare riferimento alle vetture che venivano trasformate in autocarri o usi speciali.

In data 6 dicembre 2006 è stato emanato un Provvedimento dal direttore dell’Agenzia delle Entrate che fissa i criteri per verificare se, dal punto di vista della disciplina fiscale, un veicolo immatricolato autocarro o ad uso speciale possa essere considerato tale o se, invece, debba essere rivisto a tal fine come un’autovettura.

Per procedere alla verifica occorre:

  • A)     in primo luogo, reperire il libretto di circolazione e i documenti del veicolo trasformato, da cui ricavare tutti i dati necessari per effettuare il controllo;
  • B)    successivamente, verificare tre elementi: il codice carrozzeria, il numero dei posti e il rapporto Potenza / portata. La possibile assimilazione dell’autocarro, o dell’uso speciale, entrambi di categoria N1, all’autovettura si ha – secondo quanto stabilito dal provvedimento – se dall’esame dei documenti del veicolo risultano i seguenti tre elementi:

1) codice carrozzeria F0 (effe zero)
2) quattro o più posti
3) un risultato uguale o superiore a 180, utilizzando la formula sottoriportata:

L’assenza di uno solo di questi tre elementi (ad esempio, il veicolo consente il trasporto di tre persone, oppure presenta un codice carrozzeria diverso da F0, ovvero un risultato della formula inferiore a 180) non fa scattare l’applicazione della disposizione che assimila tale veicolo ad un’autovettura.

Mentre per la maggior parte delle trasformazioni in autocarro è richiesto un risultato inferiore a 180, per le businesscar ci soccorre il diverso codice carrozzeria, che è sempre diverso da F0. Questo è un ulteriore passo superato verso il recupero fiscale del veicolo ad uso aziendale; ma non è ancora sufficiente.

In applicazione della legge finanziaria del 2008, una volta superate le tre verifiche del DD/2006 UdE, che ne consente, anche ai fini fiscali, una classificazione definitiva come veicolo di categoria internazionale N1, è necessario dimostrarne un uso finalizzato allo svolgimento dell’attività aziendale.
Essendo l’ultima norma, già citata, emanata ai fini delle valutazioni tecniche definitive nel dicembre 2006 è oramai evidente la cristallizzazione dei vincoli e delle soluzioni ammesse.

Anche il Sole 24 Ore nei suoi opuscoli “Auto e Fisco” degli ultimi 9 anni definisce gli autoveicoli uso speciale con il marchio Businesscar

DETRAZIONE 100% DELL’IVA E DEDUZIONE AL 100% DELL’IMPONIBILE
(Legge Finanziaria 2008)

E’ consentita per i veicoli stradali a motore per trasporto di persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 3,5t o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l’attività (es.: tassisti, noleggiatori auto), ovvero il veicolo che riconosciuto effettivamente di categoria N1 sia utilizzato ai soli fini aziendali. Ad esempio: autocarro sino a 3,5 t per il trasporto, ritiro e consegna esclusivo di beni e prodotti attinenti all’attività. Auto ad uso speciale pubblicitario per recarsi ad eventi, centri commerciali e manifestazioni ai fini pubblicitari.

La domanda che nasce spontanea è: qual è quella impresa che ai fini del raggiungimento dei suoi scopi sociali non può farsi pubblicità?

Attenzione alle campagne di autovetture gratis in cambio di visibilità pubblicitaria.

Pubblicizzare le autoveturre come negli esempi sopra riportati è vietato dal codice della strada Art. 57 del Regolamento di attuazione. – Pubblicità sui veicoli (art. 23 C.s.).
1. L’apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all’articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 

Le versioni in uso pubblicitario del gruppo Businesscar non necessitano obbligatoriamente delle decalcomanie e “wrappature” pubblicitarie.

Alcuni esempi di autoveicoli ad uso speciale in versione Businesscar.it

I nostri uffici sono a disposizione per definire insieme quale tipo di trasformazione sia più consona ai fini del raggiungimento degli scopi aziendali, nel rispetto delle tre pietre miliari fissate attualmente dalle disposizioni ministeriali.