Quanto si può scaricare con l’auto aziendale?

Quanto si può scaricare con l’auto aziendale è una domanda molto generica che può meritare diverse risposte diverse.
Mi spiego meglio.
Con il concetto di Auto Aziendale si intende un autoveicolo che viene utilizzato per fini aziendali.

Ma che cos’è un autoveicolo?

Ci soccorre l’articolo 54 del CDS:
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu’ di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività’ edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuoristrada.

Come abbiamo evidenziato ci sono almeno 5 varianti che sono richiamate dalle norme del TUIR per una loro classificazione ai fini fiscali.

Le autovetture sono il mezzo certamente più utilizzato, ma anche il più penalizzato ai fini fiscali per un’impresa. Tutti sappiamo che il recupero fiscale si ferma ad un 20% dell’imponibile fino ad un massimo di 18.075 euro e con un ammortamento quinquennale e un 40% dell’ IVA.

Gli autocarri sono stati fino a qualche tempo fa (2006) la versione di auto aziendale più utilizzata ai fini fiscali.
Tutti i super SUV venivano trasformati in autocarro e così diventavano totalmente deducibili e detraibili al 100% dai propri conti economici. Peccato che nel 2006 l’Agenzia delle Entrate abbia pubblicato un DD che limita oltremodo queste trasformazioni con il famoso rapporto 180. (Rapporto Potenza / portata).

Autoveicoli per trasporti specifici: sono elencati nel comma 1 dell’articolo 203 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada , con 13 variabili. Le più interessanti sono:

  • le carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo e i furgoni blindati per il trasporto valori,

ma questo genere di autoveicolo difficilmente può essere utilizzato quale auto aziendale.

Autoveicoli ad uso speciale: sono elencati anche questi nell’articolo 203, ma al comma 2 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada. Le variabili sono ben 35 e alcune riguardano diversi mezzi che possono diventare delle auto aziendali.
Solo per citarne alcuni, rientrano negli autoveicoli per uso speciale le ambulanze, autogru, autoofficine, autonegozio, che chiaramente sono definiti quali veicoli strumentali per inerenza senza alcun dubbio.

  • Oltre a queste, cito quattro verisioni che si possono sposare con il concetto di auto aziendale: ad uso commerciale per fini pubblicitari, a laboratorio mobile, ad uso abitazione e ad uso ufficio.

Per questa ultima versione il Ministero dei Trasporti ha posto delle limitazioni che rendono poco accessibile (come per gli autocarri) l’uso di questa variante, mentre le prime due sono decisamente molto più interessanti perché non subiscono le limitazioni degli autocarri o degli uso ufficio; su alcuni veicoli, come per esempio i monovolume, potrebbe diventare per alcune categorie di partita IVA molto interessante anche la versione ad uso abitazione.

Infine le autocaravan che, come tali, subiscono le stesse normative fiscali che si applicano alle autovetture.