Andiamo ad analizzare le normative di riferimento per le immatricolazioni autocarro e uso speciale
Fino a non molti anni fa immatricolare un’auto come autocarro, ovvero in autoveicolo uso speciale era una pratica piuttosto diffusa per godere di numerosi vantaggi fiscali (ad esempio i veicoli classificati come Auto N1 beneficiano della deducibilità integrale, al 100%, delle spese e dei costi). Oggi non è più così perché il legislatore ha posto dei paletti più rigidi, tuttavia trasformare un’auto in un autocarro ovvero autoveicolo uso speciale non è affatto vietato, occorre solo rispettare una serie di requisiti.
Ecco come fare il cambio d’uso. Aggiornamento del 6 settembre 2021 dopo la pubblicazione del chiarimento del MIMS in merito alla norma tecnica applicabile per cambio di categoria da autovettura M1 ad autocarro N1.
AUTO E AUTOCARRI NEL CODICE DELLA STRADA
Premessa: per l’articolo 54 del CdS le autovetture, categoria M1, sono veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente. Mentre gli autocarri, categoria N1, sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse. E gli autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
In base all’art. 82 C.d.S. tutti i veicoli devono rispettare la loro destinazione d’uso, pertanto chi utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto a una multa da 87 a 345 euro; invece chi utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose rischia una multa ben più salata da 431 a 1.734 euro.
In entrambi i casi è previsto pure il ritiro della carta di circolazione.
Avendo citato i motivi che determinano dei risparmi fiscali derivati dalle trasformazioni di autovetture M1 in Auto N1 (autocarri od autoveicoli ad uso speciale) è necessario richiamare l’articolo del TUIR che stabilisce ciò che è possibile dedurre totalmente ovvero dedurre in maniera molto limitata.
- a) Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
- 1) per l’intero ammontare relativamente:
- 2) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;
- b) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
- b-bis) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio; nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
1-bis Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell’articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.